Tenuità del fatto: le massime più rilevanti.
Il provvedimento di archiviazione previsto dall'art. 411, comma 1, c.p.p., anche per l'ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall'art. 411, comma 1 bis, c.p.p., non garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli art. 408 ss. c.p.p.
Non può lamentarsi per la prima volta in sede di legittimità la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto) quando essa, essendo già entrata in vigore, all'epoca, la norma che l'ha introdotta nell'ordinamento, non abbia formato oggetto di richiesta in sede di merito
Il giudizio di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità dei danno e la non abitualità dei comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione (confermata, nella specie, l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 639 c.p., per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, atteso che per i giudici del merito il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non era punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione fosse già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento dell'imputato non determinava alcun danno).
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.). (Annulla con rinvio, Trib. Asti, 13/04/2015 )
Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità nel caso di concorrente violazione di legge urbanistica, antisismica e in materia di conglomerato in cemento armato). (Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 18/06/2015 )
L'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis c.p. non va esclusa quando il delitto di danneggiamento su di un bene esposto a pubblica fede, ancorché perpetrato con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, non presenti i caratteri di abitualità; al contrario non opera quando le modalità complessive della condotta, tenendo conto del contesto in cui sono calate ai sensi dell'art 133 comma 1 c.p., non consentono di ritenere esigua l'offesa arrecata (nel caso di specie, l'accentuata intensità dolosa e pericolosa delle condotte, la pervicace ostilità dell'imputato, desunta dal non breve lasso di tempo intercorso tra i due comportamenti, la natura del bene giuridico tutelato dall'art. 635 c.p. in concomitanza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. , giustificano l'inapplicabilità della causa di punibilità per non esiguità del fatto).
Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., non può revocare la sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. per consentire l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, perché essa presuppone l'accertamento del reato e la sua riferibilità soggettiva all'imputato, incidendo solo sulla possibilità di irrogare la sanzione, mentre l'abrogazione comporta il venir meno della rilevanza penale della condotta incriminata. (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 23/03/2015 )
Nei procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p., introdotto con il decreto legislativo n. 28 del 2015), la relativa questione, in applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. (la Corte ha precisato che, allorquando la Cassazione riconosca la sussistenza della causa di non punibilità, sulla base degli elementi di giudizio disponibili alla stregua delle risultanze processuali e della motivazione della decisione impugnata, la dichiara ex art. 129 c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.).
Ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), è ravvisabile il comportamento "abituale", ostativo all'applicabilità dell'istituto, quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati (dunque almeno due) della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento.
La causa di non punibilità per la "particolare tenuità del fatto" (art. 131 bis c.p.) si applica a ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma (la Corte, in particolare, nell'ambito di procedimento penale per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, ha escluso che la previsione di una soglia di punibilità sia di per sé ostativa all'applicabilità dell'istituto).
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. è compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.