Rassegna giurisprudenziale n. 5/17

26.06.2017 16:16

SECONDA SEZIONE
21 APRILE  2017,  N. 24857/17

REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
Appropriazione indebita di denaro – Possibilità – Presupposti.
Il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente sicché  solo ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 646 cod. pen. poiché il contratto di mutuo non comporta alcuna destinazione di scopo del denaro versato.

QUINTA SEZIONE
21 MARZO  2017,  N.  24494/17

MISURE COERCITIVE.
Procedimento cautelare – Sospensione del processo ex art. 420 quater cod. proc. pen. – Applicabilità - Esclusione.
L’istituto della sospensione del processo per  irreperibilità dell'indagato ai sensi dell'art. 420 quater cod. proc. pen. non si applica al procedimento cautelare svolgentesi nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen..

SECONDA SEZIONE
2 MARZO  2017,  N.  18817/17

REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
Circonvenzione di persone incapaci – Incapacità di intendere e di volere della persona offesa - Necessità - Esclusione - Minorata capacità psichica – Sufficienza.
Il delitto di circonvenzione di persone incapaci non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Pertanto il delitto può essere commesso in danno - oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica, o da una condizione soggettiva, che sebbene non patologica menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione.

 

TERZA SEZIONE
19 GENNAIO 2017, N. 24305/17

PROVE
Intercettazioni di conversazioni in lingua straniera - Operazioni di ascolto, traduzione e trascrizione - Omessa indicazione delle generalità dell’interprete nel verbale di esecuzione delle attività - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni.
Non è causa di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni stesse, delle generalità dell'interprete-traduttore", posto che nessuna disposizione ricollega a tale omissione la nullità o la inutilizzabilità dell'attività dall’interprete svolta.

SECONDA SEZIONE
20 APRILE 2017, N. 23419/17

REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Ricettazione ex art. 648 cpv. c.p. – Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – Applicazione - Esclusione.
La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non trova applicazione ai casi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. in ragione del limite di pena pari ad anni sei superiore a quello previsto dal primo comma del citato art. 131-bis c.p. né potendo la previsione del quinto comma, secondo cui la non punibilità per tenuità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante, condurre a diversa conclusione posto che tale disposizione si limita a prevedere che, nei casi di fatti circostanziati lievi, di tale elemento può tenersi conto due volte, senza introdurre alcuna deroga al limite di pena predetto.

TERZA SEZIONE
21 LUGLIO 2016, N. 24114/17

DIFESA
Patrocinio dei non abbienti - Ammissione dell'imputato al beneficio - Esenzione dal pagamento delle spese processuale – Esclusione.
In tema di patrocinio dei non abbienti, l'ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115/2002, l'anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull'operatività della regola per cui l'imputato soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, le quali infatti sono soggette a recupero da parte dello Stato ex art. 200 del suddetto d.P.R. n. 115 del 2002.

SESTA SEZIONE
28 MARZO  2017,  N.  22545/17

REATO.
Cause di esclusione della punibilità – Messa alla prova – Giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato – Censurabilità, in grado d’appello, del diniego di messa alla prova  –  Preclusione.
In  caso di  celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non è consentito all’imputato dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

SESTA SEZIONE
30 MARZO  2017,  N. 21631/17

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Rifiuto di atti d’ufficio - Medico di turno - Rifiuto di prestare il proprio intervento su richiesta di personale infermieristico e medico - Condizioni di salute del paziente - Rilevanza - Esclusione - Reato – Configurabilità.
Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione  e finanche dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.

PRIMA SEZIONE
21 SETTEMBRE  2016,  N. 21303/17

ARMI.
Baionetta – Detenzione - Obbligo di denuncia - Sussistenza.
La baionetta, «per la sua autonomia strutturale»,costituisce arma (bianca) in senso proprio e non parte di arma sicché la detenzione della stessa è soggetta ad  obbligo di denuncia, ex art.. 38, comma primo, del  r. d.18 giugno 1931, n. 773.

TERZA SEZIONE
26 OTTOBRE  2016,  N. 20217/17

ASSICURAZIONI SOCIALI.
Omesso versamento di  ritenute previdenziali – Situazione di criticità finanziaria – Insussistenza del dolo – Esclusione – Ragioni.
L’elemento soggettivo del  reato di omesso versamento di ritenute previdenziali consiste nel  dolo generico comportante la scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti di qui discendendo, in  situazione di criticità finanziaria, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, la mancanza del presupposto per invocare l'impossibilità di adempiere l'obbligazione.

PRIMA SEZIONE
29 NOVEMBRE  2016,  N.  20155/17

MISURE CAUTELARI.
Procedimento di riesame – Annullamento della misura – Impugnazione dell’indagato quanto alla motivazione del provvedimento – Interesse – Esclusione - Ragioni.
Non sussiste per l'indagato l'interesse ad impugnare il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia annullato l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale quando il ricorso contesti la motivazione con la quale si è ravvisata la sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine alla fattispecie di reato oggetto d'imputazione provvisoria, ma si è esclusa la possibilità di ravvisare una qualsiasi esigenza cautelare, poiché il provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del proponente attesa l’autonomia dei poteri valutativi della prova del giudice del dibattimento rispetto al giudice del procedimento cautelare.

TERZA SEZIONE
14 DICEMBRE  2016,  N. 19968/17

REATI CONTRO LA INCOLUMITA’ PUBBLICA.
Imbrattamento - Danni provocati soltanto a cose - Reato ex art. 674 cod. pen. – Esclusione – Reato ex art. 639 comma 2 cod. pen. -  Configurabilità.
La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone, potendosi  invece eventualmente integrare, nel  caso di beni immobili, il più grave delitto di  cui agli artt. 639, comma 2, cod. pen.. (Fattispecie di imbrattamento della pubblica via).

SECONDA SEZIONE
8 FEBBRAIO  2017,  N. 18617/17

GIUDIZIO.
P.M. – Potere di esclusione in udienza delle aggravanti contestate mediante correzione del capo di imputazione – Configurabilità  – Esclusione.
È illegittima la modifica dell'imputazione effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza mediante  l'esclusione di un'aggravante contestata in quanto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, il P.M., a norma degli articoli 516 e 517 cod. proc. pen., ha il solo potere di integrare l'accusa, mentre non può procedere autonomamente alla correzione o riqualificazione delle condotte, potere che, attenendo alla fase di merito, spetta al solo giudice.

SECONDA SEZIONE
8 FEBBRAIO  2017,  N. 11869/17

MISURE CAUTELARI REALI.
Sequestro preventivo - Richiesta di revoca – Rigetto – Ricorso per saltum – Esperibilità – Esclusione – Impugnabilità ex art. 322 bis cod. proc. pen. – Sussistenza.
Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro preventivo, consentendolo l’art. 325 cod. proc. pen. solo con riferimento al decreto di sequestro e non essendo invocabile la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., relativa ai soli provvedimenti relativi alla libertà personale e alle sentenze, sicché l'unico strumento di controllo esperibile in tale ipotesi è l'appello di cui all'art. 322 bis cod. proc. pen..

 



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