Rassegna giurisprudenziale n. 4/2016

27.12.2016 17:23

QUARTA SEZIONE
19 OTTOBRE 2016, N. 49226/16
IMPUGNAZIONI
Ricorso per cassazione – Proposizione al solo fine di introdurre la remissione di querela - Ammissibilità.
E’ ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione.

Nel medesimo senso, Sesta Sezione, n. 2248/11, CED 249209.

 

SECONDA SEZIONE
2 NOVEMBRE 2016, N. 51986/16
GIUDICE
Competenza per territorio – Concetto di dimora  – Nozione – Fattispecie.
Il concetto di dimora, cui è collegata la competenza territoriale, ha un contenuto più ampio di quello di residenza, in quanto, mentre per quest'ultima, mutuandosi la nozione espressa dall'art. 43, secondo comma, cod. civ., è necessaria la dimora abituale in un determinato luogo, accompagnata dalla volontà di rimanere stabilmente nel luogo medesimo, ad integrare la dimora è invece sufficiente la presenza della persona in loco, sia pure in via transitoria ma con un minimo di stabilità (fattispecie di ricettazione in cui, non essendo noti il luogo di ricezione del bene, né quello in cui era avvenuta una parte dell'azione nonché quello di residenza dell'imputato, si è fatto riferimento, ex art.9, comma secondo, cod. proc. pen., al luogo di dimora dell'imputato all'epoca di commissione del reato, da individuarsi in  una comunità terapeutica presso la quale egli era ristretto agli arresti domiciliari).

Nel senso che per "dimora" deve appunto considerarsi il luogo in cui la persona fisica è presente, sia pure in via transitoria, ma con un minimo di stabilità, tale cioè che si distingua dal momentaneo soggiorno, Sesta Sezione, n.2336/92, CED 191356, in fattispecie di  ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico.

 

PRIMA SEZIONE
17 MARZO 2016, N. 49283/16
IMPUGNAZIONI
Rinuncia – Desumibilità da facta concludentia – Esclusione - Fattispecie.
La perdita di interesse al ricorso o la rinunzia allo stesso non può essere desunta da facta concludentia quale la mera assenza all'udienza camerale, occorrendo un atto di parte del medesimo condannato o del suo difensore munito di procura speciale; ne consegue che la rinuncia alla restituzione in termini, trattandosi di atto avente natura e finalità impugnatorie, va effettuata nelle forme di cui all'art. 588, comma terzo, cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza di essa dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli organi competenti.

Non constano precedenti editi negli stessi termini.

 

SECONDA SEZIONE
4 OTTOBRE 2016, N. 52009/16
INDAGINI PRELIMINARI 
Fermo di indiziati di reato – Presupposti - Individuazione.
Ai fini della legittimità del fermo, gli elementi che possono fare ritenere fondato il pericolo di fuga devono essere, innanzitutto, specifici, e cioè direttamente riferiti alla persona sottoposta al fermo, e soprattutto, concreti, cioè connotanti un pericolo, reale, effettivo, non immaginario e non meramente congetturale in ordine alla rilevante probabilità che l'indagato si dia alla fuga, sicché lo stesso non può essere ipotizzato ne' ritenuto sulla sola base del titolo del reato in ordine al quale si indaga (essendo esso elemento costitutivo limite all'esperibilità del fermo), ne' della relativa pena edittale. D’altra parte, il "pericolo di fuga" atto a giustificare il fermo  non può dirsi superato in conseguenza della sopravvenuta effettività della fuga, e sussiste anche quando l'indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile, giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia.  (sez. 1 n. 780 del 9/2/1998, Rv. 209854; sez. 2 n. 48367 del 20/10/2011, Rv. 252048).



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