Rassegna giurisprudenziale n. 1/2016
Sentenza n. 39541 ud. 17/08/2016 - deposito del 23/09/2016 (clicca per il download della sentenza)
DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ MORALE – VIOLENZA PRIVATA - PRELIEVO FORZOSO DI OVOCITI – CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI VIOLENZA PRIVATA - RAGIONI.
La Corte di cassazione, pronunciandosi in sede cautelare, ha affermato che il prelievo forzoso di ovociti dall’utero di una donna configura il delitto di violenza privata, e non quello di rapina, in quanto gli ovociti, benché destinati ad essere espulsi o trasformati mediante la fecondazione, non possono essere considerati “cose” fino a quando fanno parte del corpo umano.
Sentenza n. 40237 ud. 07/07/2016 - deposito del 27/09/2016 (clicca per il download della sentenza)
Reati contro la Pubblica Amministrazione
DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - STABILE ASSERVIMENTO DEL PUBBLICO UFFICIALE AD INTERESSI PRIVATI – PRESENZA ANCHE DI EPISODI DI ATTI CONTRARI AI DOVERI D’UFFICIO - REATO DI CUI ALL'ART. 319 COD. PEN. – CONFIGURABILITÀ – SUSSISTENZA – RAPPORTI CON L’ART. 318 COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE.
Lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d’ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura l’unico reato, permanente, previsto dall’art. 319 cod. pen., rimanendo assorbita la meno grave fattispecie di cui al precedente art. 318.
Sentenza n. 36857 ud. 07/07/2016 - deposito del 05/09/2016 (clicca per il download della sentenza)
Indagini preliminari
CHIUSURA DELLE INDAGINI – ARCHIVIAZIONE – RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO – OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA – ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO IN LUOGO DEI DIVERSI MOTIVI INDICATI DAL P.M. – MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 411, COMMA 1 BIS, COD. PROC. PEN. – CONSEGUENZE - NULLITÀ – RAGIONI.
E’ nulla l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto pronunciata ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., in luogo dei diversi motivi di merito indicati nella richiesta del p.m., senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1 bis, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sul punto.
Sentenza n. 35850 ud. 10/05/2016 - deposito del 31/08/2016 (clicca per il download della sentenza)
Acque (tutela delle)
INQUINAMENTO IDRICO - TUTELA PENALE – SCARICO DI ACQUE REFLUE PRODOTTE DA UN CENTRO DI EMODIALISI – REATO DI CUI ALL’ART. 137, COMMA 1, D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - CONFIGURABILITÀ.
In tema di inquinamento idrico, lo scarico di acque reflue provenienti da un centro di emodialisi configura il reato di cui all'art. 137, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di acque provenienti da un’attività che ha ad oggetto l’effettuazione di prestazioni terapeutiche caratterizzate dall’impiego di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche.