Invasione di terreni o edifici: reato istantaneo (con effetti permanenti) o reato permanente?

11.07.2017 16:06

Come e’ noto, l’elemento materiale del reato di cui all’articolo 633 c.p., e’ costituito dall’arbitraria invasione di terreni o edifici, mentre l’elemento soggettivo (dolo specifico) consiste nel fine di occuparli o trarne altrimenti profitto.

In ordine al concetto di arbitraria invasione, sia la giurisprudenza che la stessa dottrina, sono concordi nel ritenere che il termine “invasione” non vada inteso in senso etimologico e cioè come azione tumultuosa e violenta compiuta da piu’ persone sulla totalità del bene, essendo, al contrario, sufficiente che l’accesso o la penetrazione arbitraria nel fondo o nell’edificio altrui siano effettuati al fine di immettersi (arbitrariamente, quindi, illegittimamente) nel possesso o trarre un qualunque profitto.

Partendo da tale nozione, si e’ concluso che non ogni turbativa del possesso comporta un’invasione, “ma soltanto quella che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che e’ la destinazione economico sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus” (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Rv. 254330).

Corollario di tale nozione è, però, un altro elemento che, sebbene non espresso nella norma, deve ritenersi in essa implicito e che consiste nel fatto che la permanenza nel terreno o nell’edificio non deve avere carattere momentaneo ma, al contrario, un’apprezzabile durata perche’ solo tale ulteriore elemento consente, poi, di evidenziare il dolo specifico dell’agente, ossia la volonta’ di occuparli o trarre altrimenti profitto, comportamenti questi (occupazione – approfittamento) che presuppongono, appunto, una stabile ed apprezzabile insistenza fisica dell’agente sul bene altrui (Cass. 2253/1969 Rv. 115239 – Cass. 5603/1976 Rv. 135748 – Cass. 42786/2008).

Se questo è il perimetro entro il quale occorre muovere l'analisi sulla natura giuridica del delitto in esame e, segnatamente, capire se si tratti  di reato istantaneo (con effetti permanenti) o di reato permanente, si evidenzia che, sul punto, si registrano tre diversi orientamenti in giurisprudenza:

  • REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI
Cassazione penale sez. II  20 gennaio 2017 n. 7911  

Il reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. si consuma nel momento in cui l'occupazione ha inizio, in quanto trattasi di reato istantaneo, pur con effetti permanenti, che deduce ad oggetto della sanzione la condotta di chi, abusivamente, con violenza e senza l'autorizzazione del titolare, invade edifici o terreni al fine di occuparli, senza aver riguardo anche alla condotta successiva di protrazione dell'occupazione.

  • REATO ISTANTANEO/PERMANENTE (a seconda della durata dell'occupazione)
Cassazione penale sez. II  17 giugno 2014 n. 30890  

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p. è sufficiente l'introduzione nell'immobile altrui al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, trattandosi sostanzialmente di un reato istantaneo che, allorché l'occupazione si protragga nel tempo, assume la caratteristica di reato permanente giacché la situazione realizzata (inerente alla violazione del diritto altrui mediante l'abusivo insediamento nell'immobile altrui) permane fino a quando l'agente abbandoni l'immobile, non già come semplice effetto di un comportamento antigiuridico iniziale, ma come permanente violazione della legge penale, nella sua manifestazione tipica, inscindibilmente legata alla condotta dell'agente.

  • REATO PERMANENTE

Cassazione penale sez. II  19 ottobre 2010 n. 41401  

È da ritenersi tempestiva la querela per il reato di invasione di terreni che sia stata proposta durante il periodo in cui si è protratta l'occupazione, dal momento che il reato permanente è flagrante per tutto il tempo in cui se ne protrae la consumazione.

 

Ad avviso di chi scrive, è più conforme al dato letterale della norma, anche alla luce di ciò che sinora si è detto, la tesi per la quale il reato in esame debba essere considerato un delitto istantaneo con effetti permanenti, dovendosi, perciò, respingere le altre due tesi proposte.

Intanto, già solo la rubrica dell'articolo in questione "Invasione di terreni ed edifici" induce a ritenere che la condotta sanzionata sia esclusivamente quella attiva della introduzione arbitraria in un terreno o edificio.

Peraltro, anche la stessa stesura letterale della norma - Chiunque invade [637] arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati - impone una lettura in tal senso, giacché  l'occupazione, vale a dire la condotta successiva all'invasione, non assume rilievo sul piano materiale, costituendo, invece solo il fine cui è tesa la condotta incriminata.