Vendita funghi di dubbia provenienza: ristoratore condannato per lesioni colpose.

11.05.2016 15:52

Un ristoratore viene condannato per lesioni colpose per aver usato negligenza ed imperizia nell'acquisto, preparazione e somministrazione di funghi, la cui ingestione ha determinato alla persona offesa, cliente del suo ristorante, una sindrome gastroenterica.

L'imputato ha chiesto alla Corte di Cassazione, tra l'altro, l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., esponendo che nonostante gli fosse stato contestato di essere incorso in negligenza ed imperizia nell'acquisto, preparazione e somministrazione di alimenti, gli é poi stato rimproverato di essere incorso in culpa in eligendo e in culpa in vigilando, così applicando principi civilistici di responsabilità che nulla hanno a che vedere con la responsabilità penale.

A tale proposito, la Corte chiarisce che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.

Tra l'altro, si aggiunge che, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione.

Orbene, nel caso che occupa, ad avviso della Corte, non si é determinata alcuna modifica dei profili di colpa originariamente contestati all'imputato; e neppure é stata data compiuta indicazione del riflesso pregiudizievole che sarebbe derivato alla difesa di quest'ultimo.
I giudici fanno notare come, nel caso di specie, i locali non venivano tenuti in modo impeccabile di talché la condotta di negligenza, imprudenza ed imperizia del titolare del locale era stata individuata con riferimento alle fasi di acquisto (anche da fornitori non accreditati), preparazione e somministrazione (poiché i collaboratori non sono credibili quando attestano che i funghi cucinati erano quelli di certificata provenienza). Esattamente quanto indicato dalla imputazione.

Da ciò, la dichiarazione di infondatezza del ricorso e la conferma della sentenza di condanna.

 

Avv. Giuseppe Di Palo

 

 



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