Usa auto rubata per drogarsi e dormire: è necessario provare e motivare la consapevolezza della provenienza delittuosa del mezzo!

23.05.2016 17:16

L'imputato, riconosciuto recidivo qualificato, è stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di  un'autovettura dal Tribunale di Perugia. Il fatto è stato accertato il giorno 24 novembre dell'anno 1999; il reato presupposto, un furto, risulta essere stato commesso il giorno 4 novembre 1999.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo dimostrata la responsabilità dell'imputato, il quale era stato sorpreso dalla polizia  giudiziaria mentre dormiva all'interno di una vettura, peraltro in pessime condizioni di stato, sottratta al detentore circa 20 giorni prima.

La difesa, nell'atto di appello, aveva fatto rilevare che l'imputato, persona senza fissa dimora, avesse utilizzato l'autovettura esclusivamente per ripararsi dal freddo e per dormire, avendola solo per caso individuata ed occupata allo scopo di soddisfare un bisogno essenziale della vita. Il secondo giudice tuttavia ha disatteso le doglianze difensive  tendenti a far valere la mancanza dell'elemento psicologico del reato.

Ad avviso della Corte di Cassazione, però, le doglianze della difesa, già proposte in secondo grado e riproposte con il ricorso, e tendenti a riconoscere l'assenza del dolo della ricettazione, sono fondate.

Ed infatti, il Supremo Collegio censura apoditticamente le conclusioni dei giudici del merito che, in primo e secondo grado, hanno argomentato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando, tra l'altro, che in rapporto alla plurima e non univoca significanza delle risultanze di causa, la Corte di appello ha omesso di adeguatamente valutare se queste potessero consentire di superare la ragionevolezza del dubbio sul dolo di ricettazione,  solamente il pieno accertamento del quale avrebbe consentito di distinguere fra ricezione al fine di profitto e mero possesso di cose di provenienza delittuosa. La motivazione è dunque mancante sul punto e non integrabile in sede di rinvio per le considerazioni su esposte e per l'impossibilità, stante il tempo trascorso dal fatto, di procedere a nuovi accertamenti.

Alla luce di ciò e rilevata la carenza di giustificazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione la S.C. ha dunque disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

 

Avv. Giuseppe Di Palo (avvocato penalista)

 



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