Senza alcol test, presunzione di irrilevanza penale.
Commento alla sent. n. 23/2016 della Corte Cassazione - Sez. IV
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Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha confermato un recente indirizzo giurisprudenziale (decisamente minoritario), in virtù del quale non è possibile dare rilevanza penale alla condotta di chi, pur in presenza di elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, non sia stato sottoposto ad alcol test o ad analisi ospedaliere.
E ciò perché "considerato che alle diverse soglie è collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l'accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena (Sez. 4, n. 36889 del16/04/2014, Pilati, Rv. 260298)".
Come già rilevato poco sopra -e come pure dà atto lo stesso provvedimento della S.C.- si tratta di una interpretazione giurisprudenziale praticamente isolata della norma, che, però, ad avviso di chi scrive, risponde in maniera più adeguata ai principi sui quali si fonda la Legge Penale.
Avv. Giuseppe Di Palo