Riproduzione fotostatica permesso invalidi: a quali condizioni è integrato il falso?
L'imputata, nella vicenda in esame, era sottoposta a processo per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. per aver riprodotto, fotocopiandolo (in maniera tale da farlo apparire vero) un permesso per invalidi realmente esistente.
In primo ed in secondo grado l'imputata è stata assolta: secondo i giudici del merito, infatti, la mera riproduzione fotostatica, anche se plastificata, di un'autorizzazione amministrativa effettivamente esistente e rilasciata dalla Pa non integrerebbe il reato di falso di cui all'art. 477 cp né altro reato di falso.
Di diverso avviso il PM che, impugnando per Cassazione la sentenza, ha precisato che ciò che è stato oggetto di contestazione nel capo di imputazione non è l'uso di una fotocopia ma il fatto del tutto diverso di aver formato un permesso invalidi integralmente falso attraverso la riproduzione fotostatica dell'originale rilasciato dal Comune di Rosignano Marittimo ed intestato a Crocialì Luisa Dora, e cioè attraverso il confezionamento di un ulteriore permesso avente le medesime caratteristiche cromatiche e di plastificazione del permesso originale.
La V Sez. Penale della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del PM ha osservato che integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.
Occorre, perciò, affinché si configuri il falso, che la riproduzione in copia fotostatica abbia caratteristiche tali da renderla -sostanzialmente- uguale all'originale e che tale copia venga utilizzata come tale.
Avv. Giuseppe Di Palo