Lui le bacia il braccio ma poi desiste: è tentata violenza sessuale.

28.02.2017 16:12

Per i riferimenti, v. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 dicembre 2016 - 15 febbraio 2017, n. 7154.

 

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la molestia sessuale, che è una forma particolare di molestia prevista e punita dall’articolo 660 cod.pen., prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca o con petulanti corteggiamenti non graditi o con altrettante petulanti telefonate o con espressioni volgari nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta. Essa coincide con tutte quelle condotte, sessualmente connotate, diverse dall’abuso sessuale, che vanno oltre il semplice complimento o la mera proposta di instaurazione di un rapporto interpersonale. Se dalle espressioni verbali a sfondo sessuale si passa ai toccamenti a sfondo sessuale si realizza il delitto di abuso sessuale consumato o tentato a seconda della natura del toccamento e delle circostanze del caso (Sez.3, n.27762 del 06/06/2008,Rv.240829; Sez.3, n.27042 del 12/05/2010, Rv.248064.
Nella nozione di atti sessuali, poi, devono farsi rientrare tutti quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e ad invadere la sua sfera sessuale (in questa facendo rientrare anche le zone erogene) con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, ovvero abuso di inferiorità fisica o psichica.
Tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3,n.42871del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n.6643 del 12/01/2010, Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., violenza sessuale, non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l’azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez. 3, n. 6340 del 01/02/2006,Rv.233315).
Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l’azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez.3, n.10248 del 12/02/2014, Rv.258588; Sez.3, n.964 del 26/11/2014, dep.13/01/2015, Rv.261634; Sez.3, n.47265 del 08/09/2016, Rv.268280).
L’intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto, anche se avvenuta "loci causa" o con finalità di irrisione della vittima, travalica il mero atto di violenza privata e si qualifica come atto sessuale punibile ai sensi dell’art. 609 bis cod. pen; pertanto, anche laddove il gesto sia stato compiuto loci causa ovvero con finalità di irrisione della vittima, non può lo stesso concretizzarsi nel meno grave reato di violenza privata, dovendosi invece qualificare come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell’azione rappresentata dalla intrusione violenta nella sfera sessuale di un soggetto (Sez.3, n.20927 del 04/03/2009, Rv.244075; Sez.3,n.1709 del 01/07/2014, dep.15/01/2015, Rv.261779).
Il tentativo del reato di violenza sessuale è configurabile non solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, ma anche quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente, mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica. (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014, dep. 02/02/2015, Rv. 262472); ed ancora si è affermato che è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis cod. pen., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (Sez.3, n.17414 del 18/02/2016, Rv. 266900).
2. Nel caso di specie, le condotte dell’imputato, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui l’azione si era svolta, erano volontariamente dirette ad invadere e a compromettere la libertà sessuale delle vittime, con la conseguenza che gli atti posti in essere (l’imputato con un pretesto - connesso ad una proposta di un lavoro di volantinaggio o a richiedere un’informazione- conduceva o tratteneva le vittime in un luogo appartato e, contro la volontà delle stesse, dopo aver afferrato in maniera improvvisa e compulsiva il braccio delle stesse effettuava ripetuti toccamenti, sfregamenti e baci sul braccio e sulle mani, atti accompagnati anche in un caso dall’azione di annusare e strofinare l’arto con le labbra ed in altro caso dalla pronuncia della inequivoca frase: "tranquilla questo è solo un giochetto per scaldare le vene") dovevano chiaramente ritenersi ricompresi nel novero degli atti sessuali idonei ad integrare l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 609 bis cod.pen.
Tuttavia, pur condivisibile un tale approdo ed infondata sotto tale profilo la doglianza proposta, va osservato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi a), b) e c) doveva porsi come delitto tentato (artt. 56 e 609 bis c.p.) e non come delitto consumato.
Indubbie, nella specie, le modalità violente che avevano caratterizzato le condotte dell’imputato: è necessario, ai fini della configurabilità della consumazione del reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod.pen., che la violenza o minaccia, nella forma costrittiva dell’abuso sessuale, abbia effettivamente determinato la vittima ad una costrizione -a compiere o a subire un atto sessuale-, perché se le modalità della condotta sono idonee e dirette a costringere il destinatario a tenere, contro la propria volontà, la condotta pretesa dall’agente ma siano improduttive del risultato conseguito, si configura il tentativo di violenza sessuale e non il reato consumato.
In altri termini, la violenza o la minaccia per determinare la costrizione (a compiere o a subire un atto sessuale) "debbono comportare una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima" e "l’immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima si ha quando l’agente raggiunge le parti intime (zone genitali o comunque erogene) della persona offesa o prova un contatto della vittima con le parti intime proprie, essendo indifferente, in tal caso, che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore e che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica, con la conseguenza che solo in siffatti casi può ritenersi la consumazione del reato di cui all’art. 609 bis c.p." (Sez.3, n.17414 del 18/02/2016, Rv.266900, cit.).
Nel caso di specie, i Giudici del merito, alla luce delle risultanze istruttorie, avevano escluso che in relazione ai fatti di cui ai capi a), b) e c) vi fosse stato un contatto corporeo sebbene l'imputato l'avesse cercato con condotta repentina ed insidiosa: pertanto, i fatti di cui ai capi a), b) e c) dell’imputazione sono stati riqualificati dalla Corte di Cassazione come delitti tentati.