L'operatore del 118 divulga foto e notizie di un omicidio ad una giornalista: è rivelazione di un segreto di ufficio.

09.02.2017 15:12

Nel caso in esame, l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 326, primo comma cod. pen., perché, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio quale autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 118 e in violazione del segreto professionale, aveva rivelato ad una giornalista notizie relative alla dinamica di tre omicidi, consegnandole anche tre foto scattate sul posto.

Secondo la difesa, in realtà, l'imputato non era tenuto al segreto professionale o comunque ad un dovere di segretezza, tanto più che difettava nel caso in esame una specifica fonte normativa.
Vale la pena precisare che, nella specifica situazione, non era controversa tra le parti la circostanza che le foto scattate dall'imputato su richiesta di un medico legale sul luogo dei fatti siano state effettivamente trasmesse o consegnate alla giornalista, né che la qualifica soggettiva del S., autista soccorritore del servizio S.U.E.S. 118, fosse quella di persona incaricata di un pubblico servizio ex art. 358 cod. pen.; la questione rilevante è infatti solo quella della individuazione della fonte dell'obbligo del segreto che gravava sull' imputato.
Fonte di detto obbligo, in realtà, è la disposizione di cui all'art. 28 della L.7/8/1990 n. 241 sugli impiegati civili dello Stato, che impone, tra l'altro, "il segreto di ufficio su informazioni riguardanti [...] operazioni amministrative in corso o concluse o notizie di cui (il pubblico impiegato) sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni". Ed infatti, il Servizio del 118 è comunque una articolazione del Servizio Sanitario Nazionale; ulteriori indicazioni normative o regolamentari, poi, specie l'art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle strutture sanitarie associate e collegate al Servizio sanitario Nazionale, costituiscono nella sostanza elementi di rafforzamento di un obbligo principale che deriva direttamente dalla norma sopra richiamata, già di per sé idonea a fondare, il tutta la sua estensione, l'obbligo di segreto di cui si dice.
A tale proposito,  il termine di riferimento per individuare la natura riservata e segreta della notizia si deve confrontare con il tenore dell'art. 329 cod. proc. pen. e con i connessi, ben più pregnanti, obblighi di segreto e divieti di diffusione di notizie relative ad atti compiuti della polizia giudiziaria; del resto, in quest'ultima prospettiva argomentativa, non pare dubbio che la diffusione delle foto e perciò delle connesse notizie relative all'omicidio di tre persone abbia causato un concreto pericolo al buon andamento della pubblica amministrazione non solo nella prospettiva sopra richiamata ma anche in quella più direttamente riferibile alla pubblica amministrazione di appartenenza dell'imputato, evidentemente interessata da un macroscopico danno di immagine proprio in riferimento alla riservatezza che avrebbe dovuto connotare, in questa occasione in modo particolare, il comportamento di un appartenente alla stessa.

Avv. Giuseppe Di Palo

 

 

 



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