L'ex non paga il mantenimento? Nasce il fondo di solidarietà statale.

20.12.2015 10:43

Le conseguenze penali dell'omesso versamento di quanto disposto dal giudice a titolo di mantenimento o di assistenza familiare sono disciplinate dall'art. 570 c.p. e dall'art. 12-sexies della L. n. 898/1970.

Va però segnalato che la strada penale è quella meno efficace se lo scopo di chi denuncia queste violazioni è solo quello di riuscire a farsi pagare l'assegno di mantenimento. Dopo la condanna dell'imputato, infatti, qualora non vi sia stato un adempimento spontaneo, dovrà essere esercitata comunque un'azione civile per ottenere quanto dovuto.

Una strada lunga, quindi, che generalmente non fa salve le ragioni per le quali il legislatore ha previsto una sanzione penale per le condotte di omesso versamento dell'assegno di mantenimento o di assistenza familiare.

Per questa ragione, è stato presentato un testo normativo nella legge di stabilità - che verrà discusso in questi giorni -  che prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per sostenere, con anticipi statali, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento dall’ex.

Non si conoscono ancora i contenuti di questo testo, né quali siano le condizioni per accedere al fondo.

Terremo i lettori aggiornati su questo argomento, non appena ci saranno novità.

Avv. Giuseppe Di Palo

 

 



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