D. Lgs. 7/2016: gli effetti dell'abrogazione sui procedimenti penali pendenti.

26.01.2016 19:36

Il decreto legislativo n. 7/2016 ha abrogato diverse fattispecie di reato. I fatti  oggetto di abrogazione, dunque, commessi sia prima che dopo l'entrata in vigore del provvedimento legislativo, non avranno più rilevanza penale.

E' lecito, allora, chiedersi quali saranno le ripercussioni sui procedimenti penali ancora pendenti o, comunque, se siano previste delle risposte sanzionatorie da parte dell'ordinamento nei confronti degli autori dei reati abrogati, i cui procedimenti non siano già stati definiti con sentenza o decreto passati in cosa giudicata.

Appare appena il caso di chiarire che il Giudice penale, preso atto della intervenuta abrogazione della norma penale, non potrà che emettere sentenza di proscioglimento (non doversi procedere n.d.r.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ciò, come è ovvio, avverrà nel caso in cui il procedimento sia già in fase dibattimentale o, comunque, quando sia già stata esercitata l'azione penale.

Qualora, invece, l'azione penale non sia ancora stata promossa, il Pubblico Ministero dovrà chiedere l'archiviazione al Giudice per le Indagini preliminari, che provvederà, in tal senso, con decreto d'archiviazione.

Tuttavia, con il d.lgs 7/2016 il legislatore non ha inteso lasciare totalmente impunite le condotte di cui alle norme ora abrogate.

L'art. 3 del decreto in commento, infatti, prevede che i fatti di cui all'articolo 4 del medesimo d.lgs., qualora commessi con dolo, obbligano, oltre che alle restituzioni ed al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche il pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

In particolare, è prevista una sanzione pecuniaria civile da euro cento ad euro ottomila per chi:

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprieta' di cose trovate;

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

 

Soggiace, invece, alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento ad euro dodicimila:

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsita' su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

d) chi, senza essere concorso nella falsita', facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di piu' persone.

Competente ad applicare la sanzione pecuniaria è esclusivamente il giudice civile, che provvederà in tal senso solo al termine del relativo giudizio qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

Da tale ultima considerazione appare chiaro che, emessa la sentenza di non doversi procedere per intervenuta abrogazione del reato, il giudice penale non disporrà alcuna trasmissione degli atti al giudice civile: sarà onere della persona offesa azionare il relativo giudizio in sede civile.

Giova precisare, inoltre, che la sanzione pecuniaria che il giudice applicherà in accoglimento della domanda della persona offesa non è un ulteriore risarcimento del danno, ma una vera e propria misura afflittiva emessa nei confronti chi si sia resto responsabile dei fatti sopra elencati. Le somme disposte dal giudice a titolo di sanzione, infatti, secondo il disposto dell'art. 10 del d. lgs. 7/2016, saranno devolute alla Cassa delle ammende e non anche alla persona offesa a titolo di ulteriore ristoro per danno subito.

Peraltro, è  previsto che venga istituito un apposito registro, in forma automatizzata, ove saranno iscritti tutti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili.

Si tratta, in altri termini, di una sorta di "casellario giudiziale", utile a dar conto delle eventuali reiterazioni dell'illecito che, ai sensi dell'art. 5 lett. b) del decreto in esame, saranno valutate dal giudice ed utilizzate come parametro di riferimento per la quantificazione della sanzione pecuniaria.

Ciò a conforto dell'idea che legislatore non abbia voluto lasciare impuniti i fatti-reato ora abrogati, consapevole, comunque, del disvalore sociale che questi assumono.

Deve darsi atto, pertanto, del buon lavoro fatto dal legislatore rispetto all'obiettivo principale che si proponeva, vale a dire quello di deflazionare il carico di giudizi penali pendenti e liberare le aule di giustizia dai reati di minore gravità, facendo comunque salvi i diritti delle persone offese, vittime dei reati abrogati, le cui istanze potranno trovare adeguata risposta in sede civile.

 

Avv. Giuseppe Di Palo