La sussistenza del reato di guida senza patente nonostante l'abolitio criminis: il problema della recidiva nel biennio.
E' utile ripercorrere brevemente le disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo dell’art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n 67, e finalizzato a rispondere alla scelta di politica criminale di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale.
In particolare, con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzionale di guida senza patente, l’art. 116 comma 15 (già comma 13) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, prevede(va) la pena dell’ammenda per colui che guida veicoli senza aver conseguito la patente ovvero essendo stata questa revocata o non rinnovata.
Nell’ipotesi di recidiva nel biennio dispone che si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno.
Tale contravvenzione, nelle ipotesi punite con la sola pena pecuniaria, è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art. 1 comma 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
Tuttavia, dalla abolitio criminis è stata esclusa l’ipotesi punita anche con la pena detentiva, giacché l’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8/2016 - dopo aver affermato la depenalizzazione anche dei reati che, nelle "ipotesi aggravate", sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria - precisa che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi "fattispecie autonome di reato".
Dunque, la contravvenzione di guida senza patente - di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - dal 6 febbraio 2016 costituisce illecito amministrativo. Resta invece sanzionata penalmente la guida senza patente in caso di recidiva/reiterazione nel biennio: il fatto assume carattere penale, configurandosi come autonoma fattispecie di reato, punita con l’arresto fino a 1 anno.
Occorre aggiungere che l’art. 5 - nel prevedere che: "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato" - ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all’art. 116, comma 15 Cod. strad.: il "nuovo" reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali devono essere accertati dall’autorità amministrativa con provvedimento esecutivo.
Al riguardo di detta previsione normativa la Corte di Cassazione, di recente (sent. n. 48779 del 21/09/2016, PM in proc. S., Rv. 268247), ha avuto modo di precisare che:
- trattasi di norma che ha la funzione di integrazione della fattispecie contravvenzionale, rispetto alla quale concorre alla definizione di recidiva: tale conclusione poggia sul dato testuale, laddove la disposizione menziona l’illecito "depenalizzato", ovvero quello che può esser commesso solo dopo l’entrata in vigore della legge di depenalizzazione;
- per i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto in argomento, la recidiva risulta integrata non più solo quando risulti il precedente giudiziario specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata;
- non è coerente ritenere, in relazione ai fatti commessi anteriormente al 6.02.2016, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, che ove manchi il giudicato nel biennio relativo a fatto pregresso di analoga natura debba o possa tenersi conto di un eventuale provvedimento amministrativo divenuto esecutivo che attesti comunque l’avvenuta violazione.
D’altra parte, resta sempre fermo il principio, già affermato dalla Corte di Cassazione nella vigenza della precedente normativa, in base al quale, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede (sent. n. 40617 del 30/04/2014, PM e Mauro, Rv. 26030401).