La diffamazione su facebook e la scriminante del diritto di critica.
Facebook è certamente il social network più utilizzato nel mondo. Proprio per questo, non è insolito trovarsi di fronte a sfoghi, anche di natura personale, rivolti in maniera offensiva o minacciosa nei confronti altri soggetti. Neppure è insolita la circostanza che, l'autorità giudiziaria e gli avvocati, si trovino a dover valutare la natura di detti sfoghi e la loro possibile rilevanza penale.
Immaginiamo un post del genere, dopo un acquisto che non ci ha soddisfatti:
"Non andate nel negozio XXXXX, sono solo degli imbroglioni".
Frasi come questa sono certamente lesive della reputazione del soggetto accusato e se non si riesce a dimostrare la veridicità di quanto si è rappresentato con il post, tale condotta può assumere i connotati dell'offesa rilevante ai sensi dell'art. 595 c.p. (diffamazione).
In questi casi, il soggetto agente non può invocare a sua discolpa l'esercizio del diritto di critica sul rilievo di essersi limitato a segnalare dei fatti, giacché, quando si giunge ad accusare il criticato di veri e propri comportamenti antigiuridici, è opportuno, quantomeno, indicare il fondamento fattuale delle sue accuse, precisando dove abbia tratto il suo convincimento, e ciò sul rilievo che se la critica è svincolata dal presupposto della verità, non è svincolato da tale presupposto il fatto che si intende criticare.
Tale affermazione si inserisce nell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate.
Ne consegue che, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività.
D'altra parte, per invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non ci si può limitare alla mera allegazione dell'esistenza del fatto che si intende criticare. Deve, infatti, ritenersi che come l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata o quantomeno offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi ed incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia altrettanto, con riferimento all'esercizio del diritto di critica, l'agente è onerato di indicare e fornire tutti gli elementi comprovanti la dedotta causa di giustificazione al fine di porre il giudice in condizione di valutare seriamente la fondatezza di tale argomento difensivo.