IVA e disapplicazione delle norme in tema di prescrizione: pubblicate le motivazioni della sent. n. 2210/16 della Corte di Cassazione
Con la sentenza c.d. Taricco, la Corte di Giustizia europea ha giudicato incompatibile la disciplina italiana sulla prescrizione con gli obblighi europei di tutela penale. In concreto, è stato stabilito che "una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dalle disposizioni nazionali di cui trattasi – normativa che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE disapplicando, all’occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE".
Riassumendo, la Corte di Giustizia europea ha disposto che il giudice nazionale debba disapplicare le norme in tema di prescrizione, laddove ricorrano le seguenti condizioni:
1)si tratti di gravi frodi in materia di IVA;
2) la normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi dell'Unione;
3) per i casi di frode nazionale che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, siano previsti termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi che ledono interessi finanziari dell'Unione.
Sebbene vi sia stata, ad opera della Corte d'Appello di Milano, un'ordinanza di remissione della questione alla Corte Costituzionale (sulla scorta, peraltro, di motivi condivisibili), nel frattempo la III sezione della Corte di Cassazione ha preso atto di quanto disposto dalla Corte di Giustizia, disapplicando le norme in tema di prescrizione in un caso ad essa devoluto.
In attesa che sul punto si pronunci la Corte Costituzionale, occorre segnalare che, per quanto ci riguarda, la sentenza in esame appare censurabile per varie ragioni e sotto diversi profili.
A tale proposito, segnaliamo il contributo del Prof. Francesco Viganò pubblicato sul sito www.penalecontemporaneo.it, del quale condividiamo integralmente i contenuti.
Avv. Giuseppe Di Palo