Guida in stato di ebrezza e particolare tenuità del fatto: ancora un sì della Suprema Corte.

29.05.2017 17:39

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 aprile – 25 maggio 2017, n. 26276
Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il G.M. del Tribunale di Asti, pronunciando nei confronti di T.E. , con sentenza del 15.4.2016, lo assolveva dal reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), e 2 sexies D.Lgs.285192 per aver guidato l’autovettura FORD FOCUS tg (…) in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico rilevato alla prima prova pari a 0,85g/l e alla seconda prova pari a 0,92g/l), con l’aggravante di avere commesso il reato dopo le ore 22 e prima delle ore 7, in (…) alle ore 2.15 del (omissis), ritenuta la non punibilità per particolare tenuità del fatto, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 10.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, per saltum, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
- Inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il P.M. ricorrente deduce l’erronea applicazione della legge penale, in quanto il solo dato oggettivo valorizzato, nella sentenza impugnata, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità consisterebbe nella circostanza che il tasso alcolemico riscontrato era prossimo al minimo di legge senza far riferimento ad altri elementi concreti tali da offrire una connotazione del fatto di particolare tenuità.
Tale interpretazione sarebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte che richiede una valutazione della fattispecie concreta nel suo complesso relativo a tutti gli elementi afferenti la condotta, le conseguenze del reato e la colpevolezza.
È chiaro, precisa il ricorrente, che quanto più ci si allontani dal valore soglia tanto più è verosimile che non si tratti di un fatto esiguo, ma nessuna conclusione può essere tratta in astratto, prescindendo dall’esame del caso concreto.
Il reato in oggetto rientrerebbe nella categoria di illeciti in cui la pericolosità della condotta tipica è tratteggiata in modalità categoriale, ossia il legislatore individua dei comportamenti contrassegnati dall’attitudine ad offendere il bene oggetto di protezione.
Si tratterebbe di reati di pericolo presunto, che presentano un forte legame con l’archetipo della pericolosità e garantiscono il rispetto del principio di tassatività, eliminando gli spazi di vaghezza e discrezionalità connessi alla necessità di accertare in concreto l’offensività del fatto.
Pertanto, pur rimanendo spazio per apprezzare in concreto il possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato, la valutazione va effettuata attraverso una concreta ricognizione delle circostanze e modalità di manifestazione del reato, al fine di apprezzare l’effettiva gravità dell’illecito. Chiede, pertanto, l’annullamento della impugnata sentenza con i provvedimenti consequenziali.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte con nota del 19.1.2017 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen., con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto lo stesso si palesa infondato.
Il P.G. rileva che il giudice di merito dà atto di aver valutato gli indici soggettivi e oggettivi della pericolosità della complessiva vicenda "stradale", considerando specificamente che la prossimità del tasso alcolemico riscontrato al minimo di legge fosse tale da ritenere applicabile l’istituto di cui all’art. 131 bis c.p..
Pertanto, il provvedimento impugnato avrebbe osservato l’orientamento stabilito dalle Sezioni Unite di codesta Corte, per cui "la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen., in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo". Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266589.
4. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
5. Va rilevato, in premessa, essere fuori discussione, per averlo chiarito le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131bis cod. pen., in quanto applicabile in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266589).
Le stesse SS.UU Tushaj hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266590).
Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto lamenta il PM ricorrente, il giudice di merito, nel solco della sopra ricordata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non si è limitato a fare riferimento al solo dato oggettivo della vicinanza del limite soglia, ma ha dato atto anche, ancorché con motivazione stringata, di avere valutato anche gli indici "soggettivi" della vicenda stradale, tenuto conto, evidentemente, che si trattava di vicenda emersa durante un semplice controllo su strada da parte della Polizia Municipale a carico di un soggetto incensurato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.