Guida in stato d'ebbrezza: come contestare gli esiti dell'alcol test.
Gli strumenti di rilevazione del tasso alcolemico - al netto dei possibili problemi tecnici degli apparecchi - non possono essere ritenuti idonei, in assoluto, a rilevare per ciascun individuo il superamento delle soglie di cui all'art. 186 del Codice della Strada.
In realtà, sono molte le ragioni per le quali i risultati dell'alcol test non sembrano essere, ragionevolmente, attendibili. Anche un semplice reflusso gastro-esofageo, ad esempio, è idoneo a generare un risultato sovrastimato di concentrazione di alcol nel sangue.
E ciò perché, nonostante le percentuali fissate dalla norma sopra richiamata si riferiscano alla concentrazione alcolica contenuta nel sangue - come pure si evince dall'unità di misura utilizzata dal legislatore per individuarle (grammi/litro) - nella maggior parte dei casi, dette misurazioni vengono effettuate con strumenti che calcolano il tasso alcolemico attraverso la respirazione. In sostanza, gli strumenti in dotazione delle forze dell'ordine eseguono un calcolo di conversione, moltiplicando il livello di alcol rilevato per via aerea, per un fattore medio di conversione (fissato per convenzione medico – scientifica in 2100/1) ottenendo, in tal modo, la percentuale di alcol contenuta nel sangue.
E' su questo punto che, per quanto d'interesse, occorre soffermarci.
Invero, proprio perché il calcolo è effettuato avendo come parametro di riferimento un fattore medio, non può non evidenziarsi che detto valore di conversione varia, in concreto, da soggetto a soggetto, oscillando, come rilevato dalla più recente letteratura medica, da 1787 fino a 3471.
Logica conseguenza di quanto sinora esposto è che la misurazione del tasso alcolico effettuata con gli strumenti in dotazione delle forze dell'ordine determina, per i soggetti con fattore di conversione più basso, una sovrastima della percentuale di alcol effettivamente presente nel sangue; nondimeno, il risultato della misurazione effettuata su un soggetto con alto tasso di conversione, sarà nettamente inferiore rispetto a quello reale.
Ora, partendo da queste considerazioni, che chiariscono la non attendibilità delle misurazioni effettuate dai dispositivi in esame, appare opportuno esaminare quale sia la scelta più idonea, nel processo penale, per difendersi da un'imputazione per guida in stato d'ebbrezza.
Occorre subito chiarire che, per giurisprudenza ormai granitica e ribadita da questa recente sentenza, il superamento delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai fini della valutazione del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di ebbrezza che non ammette prova contraria e che l'esito positivo dell'alcooltest è idoneo a costituire prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.
Giova precisare che la prova contraria cui fa riferimento il principio sopra enunciato si riferisce, tra l'altro, alla capacità di ciascun individuo di reagire all'alcol, da un punto di vista psico-fisico. In altri termini, dimostrare di riuscire a sostenere più o meno bene gli effetti dell'alcol non assume alcun rilievo ai fini della contestazione del reato e della successiva pronuncia di condanna da parte del giudice.
A tale proposito, però, la Corte precisa che, allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento.
Ed invero, per ottenere un provvedimento d'assoluzione - soprattutto per questo tipo di reati - è necessario dimostrare al giudice che gli elementi su cui si fonda l'accusa non siano idonei a supportare una pronuncia di condanna, o per la loro insufficienza o perché oggettivamente travisati.
Risulta perciò chiaro, a questo punto, che limitare la propria difesa al semplice dolersi del mancato (o dell'inidoneo) funzionamento degli strumenti di rilevazione non può essere ritenuto sufficiente per un giudizio di non colpevolezza.
Una strada concretamente percorribile, invece, potrebbe essere quella di dimostrare l'errata misurazione del tasso alcolemico, attraverso una consulenza tecnica di parte, redatta a seguito di accurati accertamenti sull'imputato, che dia atto dell'effettivo fattore di conversione dell'imputato e, quindi, dell'inesatta misurazione del tasso alcolemico effettuato.
E' certamente un percorso più dispendioso per l'imputato, sia perché impone un maggiore carico di lavoro per il suo difensore, sia perché una consulenza tecnica redatta da un medico competente ha comunque i suoi costi. Tuttavia è la strada che, tra le tante possibili, può condurre più concretamente ad un risultato positivo nel processo penale.
Avv. Giuseppe Di Palo