Guida in stato di ebbrezza: il valore della seconda cifra decimale ai fini del superamento delle fasce di punibilità.
Il codice della strada, all'art. 186, comma II, lett. a), prevede che chiunque venga colto alla guida in stato di ebbrezza sia punito, laddove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).
Fino alla soglia di 0,8 grammi per litro, dunque, il fatto non assume rilevanza sotto il profilo penale: alla violazione del precetto, infatti, conseguono solo le previste sanzioni amministrative. Sopra tale soglia, invece, il fatto è da considerarsi penalmente rilevante.
E se il valore evidenziato dallo strumento di rilevazione fosse 0,81 g/l? Si può operare una semplificazione per difetto o la soglia degli 0,8 g/l deve ritenersi comunque superata?
Nel caso che sottoponiamo ai lettori, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti ha presentato richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di un soggetto per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 0.85 g/l alle ore 00.36 e di 0.82 g/l alle ore 00.45).
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti non ha accolto la richiesta ed ha emesso una sentenza con la quale ha assolto l'imputato dal reato allo stesso ascritto per essere il fatto non previsto dalla legge come reato.
L'assoluzione non ha però convinto il Sostituto Procuratore della Repubblica, il quale ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione della legge penale. In particolare, il Pubblico Ministero non ha condiviso l'articolato ragionamento eseguito dal Giudice con riferimento alle rilevazioni tecniche eseguite per accertare il tasso alcolemico dell'imputato (basato, come descritto in premessa, sul valore che deve riconoscersi alla seconda cifra dopo la virgola).
A tale proposito, la Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento della soglia di punibilità rileva anche lo sforamento decimale.
Ed invero, ad avviso della S.C., l'omessa indicazione della seconda cifra decimale, nelle fasce previste all'art. 186 c. strad., non indica la volontà del legislatore di approssimare ai soli decimi di g/l gli accertamenti forniti dalla strumentazione disponibile.
SENTENZA PER ESTESO: Cassazione penale sez. IV 27 gennaio 2016 n. 5690
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Già a metà degli anni 90 le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di statuire che, in via generale, il giudice per le indagini preliminari pu• prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna soltanto qualora ritenga ricorrere una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 c.p.p. e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittoriet… della prova ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta - l'art. 129 non consente si attribuisca valore processuale (cos, Sez. Unite n. 18 del 9.6.1995, Cardoni, rv. 202375 che a loro volta richiamavano le sentenze nn. 19, 20, 21, 22, emesse in pari data, rispettivamente, nei proc. Omenetti, Valeri, Solustri e Tupputi; conf. sez. 5, n. 18059 del 25.3.2003, Bortolotti, rv. 224849; sez. 4, n. 4186 del 21.11.2007, Tricolore, rv. 238431).
Peraltro, detta pronuncia delle Sezioni Unite si poneva sulla scia della giurisprudenza costituzionale (si cfr.no in particolare le ordinanze nn. 300 del 17.6.1991 rv. 17402 e 362 dell'11.7.1991, rv.
17425) che aveva affermato il principio che la mancanza della prova potesse avere rilevanza, solo "ad istruttoria ultimata" e, dunque, a dibattimento (o comunque a processo, nel codice di rito vigente, nel caso di rito abbreviato) concluso e non prima dello stesso.
La statuizione delle Sezioni Unite Š stata pi— volte successivamente ribadita dalla giurisprudenza di legittimit…, che ha esplicitato che l'eventuale necessit… di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 459 c.p.p., comma 3, (cos sez. 6, n. 29538 del 27.6.2013, P., rv. 256149, sez. 2, n. 1631 del 12.12.2012, 2013, Rouane, rv. 254449; sez. 4, n. 992 del 18.7.2013, 2014, Carito, rv. 259079).
3. Questa Corte ha poi ulteriormente precisato che il giudice, chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, pu• deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza Š preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (sez. 5, n. 14981 del 24.3.2005, Becatelli, rv. 231461) ovvero sulla base di una valutazione di opportunit… sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensivit… della condotta (cos sez. 3, n. 15034 del 24.10.2012, 2013, Carboni, rv. 258013 e n. 3914 del 5.12.2013, 2014, Pintaldi, rv. 258298).
4. Occorre qui riaffermare il principio (gi… espresso con le sentenze n. 4862 del 13.12.2012 dep. il 31.1.2013, Sechi e n. 47475 del 24.10.2013, Grasso, entrambe non massimate) secondo cui il giudice per le indagini preliminari pu• emettere sentenza ex art. 459 c.p.p., comma 3, in assenza di contraddittorio, soltanto nel caso in cui sussista l'evidenza di elementi che escludano la sussistenza del reato, e che tale situazione non ricorre allorquando la valutazione operata dal giudice si fondi su percorsi valutativi che risolvono elementi contrastanti e che trovano nel giudizio la fase esclusiva di esame nel contraddittorio delle parti.
Orbene, nel caso di specie, non ricorre quella mancanza assoluta della prova non integrabile nelle fasi successive, alla quale fa riferimento la citata pronunciai delle SS.UU. n. 18/95 e che sola pu• legittimare un proscioglimento adottato ex art. 129 c.p.p., dal gip investito della richiesta ex art. 459 c.p.p..
Invero, il vaglio di legittimit…, a cui Š stata sottoposta la decisione impugnata, impone di rilevare come il Gip abbia assolto il F. dall'imputazione ascrittagli ritenendo che le rilevazioni tecniche effettuate al momento del controllo dimostravano che l'imputato, in detto momento, aveva un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia dello 0,80 (superamento pari a 0,05 alla prima prova e pari a 0,02 alla seconda), ma che non poteva essere affermato con assoluta certezza la corrispondenza tra la contestazione come cristallizzata nel capo di imputazione e l'effettivo stato di alterazione dell'imputato al momento del controllo.
Ci• in quanto: a) il minimo superamento del tasso soglia, considerato in s‚, potrebbe essere frutto della connaturale ed ineliminabile imprecisione (per quanto riguarda valori di cos minima entit…) degli strumenti impiegati per l'accertamento tecnico;
b) coerente con l'osservazione che precede sarebbe la previsione di cui all'allegato al D.M. n. 196 del 1990, che, nel dettare le norme di individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, introduce all'art. 4.1.1. una soglia di tolleranza pari al "4% in valore relativo per concentrazione tra 0,40 mg/1 e 1 mg/1 inclusi";
c) applicando tale percentuale alle risultanze degli accertamenti effettuati a carico di F. secondo le modalit… indicate dall'art. 4.1.2. ("Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica pi— vicino. Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prender… il valore inferiore"), si sarebbe dovuto pervenire ad un risultato inferiore al tasso 0,80 g/l, con conseguente configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 lett. a) (che, come Š noto, non costituisce reato).
La valutazione che precede, effettuata dal giudice di merito, non tiene peraltro conto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita, secondo la quale: a) quanto alla pretesa inattendibilit… dell'alcoltest, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria all'accertamento (difetti dello strumento, errore di metodologia nell'esecuzione), non essendo affatto sufficiente congetturare la mancanza di omologazione del macchinario (Cass., Sez. 4, n. 17463 del 24/3/2011) o il mancato deposito della documentazione attestante la regolarit… dell'etilometro (Cass., Sez. 4, n. 42084 del 4/10/2011); o prospettare dubbi non correlati a specifici elementi fattuali; b) quanto all'assunto che non si dovrebbe tenere conto dei decimali risultanti dalla misurazione, detto assunto contrasta inesorabilmente con il contenuto dell'art. 186 C.d.S., il quale non pone una simile preclusione (cfr., tra le tante, Sez. 4, sent. N. 4967 del 27/11/2013, dep. 2014, Defina); e) quanto al decreto ministeriale 196/1990, la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.M. n. 196 del 1990, art. 1, comma 2 e dell'art. 379 cit. Reg. C.d.S., comma 2, ha precisato l'obbligatoriet…, per gli agenti di polizia, di effettuare almeno due verifiche ad intervallo di cinque minuti e, tra i risultati ottenuti, di considerare rilevante quello col valore inferiore (cfr., tra le tante, le sent. nn. 18375/2013, 3346/2009 e 16478/2008) e che i due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico con un controllo sintomatico.
Ne consegue che in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Asti per l'ulteriore corso.
PQM
P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per il prosieguo.