Guida in stato d'ebbrezza e prelievo in ospedale senza il consenso: quando sono utilizzabili i risultati?
L’art. 186 comma 5 C.d.S. dispone che "per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge".
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui il conducente di un veicolo o di un motociclo sia coinvolto in un incidente stradale ed il prelievo ematico venga eseguito nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, l’accertamento del tasso alcolemico, in tal modo effettuato, è utilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’interessato, anche in caso di mancanza di consenso di quest’ultimo (cfr. Sez. 4, sent. n. 1522 del 10/12/2013, 2014, Lo Faro, Rv. 258490): in tal caso, dunque, è del tutto irrilevante sia il consenso che il dissenso dell’interessato.
Se però, per una qualsiasi ragione, i sanitari, dopo aver visitato il soccorso, hanno ritenuto di eseguire, ai fini della valutazione della necessità di adeguate cure farmacologiche, il prelievo ematico, richiesto anche dal personale di PG ai fini delle contestazioni di legge, l’interessato può opporsi di sottoporsi al suddetto prelievo (ferma restando l’ipotesi di reato prevista dall’art. 186 comma 7 C.d.S.): in tal caso non rileva il consenso, ma rileva il dissenso espresso dell’interessato a qualsiasi trattamento sanitario (Sez. 4, sent. n. 10605 del 15/11/2012, 2013, Bazzotti, Rv. 254933).
Sviluppando l’analisi, occorre considerare anche il caso del soggetto coinvolto in un sinistro e trasportato in Pronto Soccorso, per il quale i sanitari, dopo la visita di rito, non ritengono neppure di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico, ma a questo procedano esclusivamente su richiesta del personale di P.G. ai fini delle contestazioni di legge (in tal caso rileva il consenso dell’interessato, con la conseguenza che è necessario che l’interessato venga avvertito, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore e l’eventuale prelievo ematico, effettuato - da parte dei sanitari, perché richiesti dalla P.G. - senza tale preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’articolo 186 comma 2 C.d.S.).