Furto semplice o furto in abitazione: quando un camper può essere considerato luogo di privata dimora.

30.09.2016 16:23

Scarica qui la sentenza n. 38236/16 da cui è tratto questo articolo.

 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, dovendosi individuare la ratio della previsione dell’art. 624 bis, co. 1, c.p., nell’esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell’individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall’abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 30.6.2015, n. 428, rv. 265694; Cass., sez. V, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 32026, rv. 261672).

Proprio in applicazione di tali principi, la Suprema Corte, in un recente arresto, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624 bis, c.p., il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all’uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (cfr. Cass., sez. VII, 12/01/2015, n. 7204, rv. 263188)

Tuttavia, aggiunge la sentenza sopra citata, occorre precisare "come sia risultato indubitabile che il camper utilizzato dalle parti lese fosse un luogo di privata dimora, in quanto serviva alle stesse, cittadini tedeschi, come casa mobile per trascorrervi, in giro per l’Italia, le vacanze, a nulla rilevando che tale mezzo non fosse parcheggiato in un campeggio, non venendo meno la naturale destinazione all’uso abitativo normale, trattandosi di luogo in cui i due stranieri dormivano ed espletavano tutte le altre attività della loro vita privata".
Se ne deduce, perciò, che il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile.

 

Avv. Giuseppe Di Palo