Falsità ideologica in certificati se la relazione allegata alla DIA non riporta dati veritieri.

20.03.2017 16:00

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è pressoché concorde (a parte una decisione rimasta isolata) nel ritenere configurabile il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 cod.pen.) non solo per la falsificazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), ma anche della relazione di accompagnamento, avendo quest’ultima natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull’area o sull’immobile interessati dall’intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all’attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (sez. 3 n.35795 del 17/04/2012, Palotta, Rv. 253666; conf. Sez. 3 n.50621 del 18/06/2014, Cazzato, Rv. 261513; sez. 3 n. 27699 del 20/05/2010, Coppola, Rv.247927; sez. 5 n. 35615 del 14/05/2010, D’Anna, Rv. 248878; sez. 3 n. 1818 del 21/10/2008, Baldassari, Rv. 242478).
Dopo aver evidenziato che, con la DIA, al principio autoritativo si sostituisce il principio dell’autoresponsabilità dell’amministrato, che è legittimato ad agire in via autonoma, valutando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore e che il ricorso al procedimento della DIA, conseguentemente, porta con sé una peculiare assunzione di responsabilità, in relazione al particolare affidamento che l’ordinamento pone sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell’ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell’intervento, si conclude, affermando: "Dalla delineata costruzione della DIA, come atto fidefaciente a prescindere dal controllo della P.A. e riconnesso alla delega di potestà pubblica ad un soggetto qualificato, discende che la relazione asseverativa del progettista, sulla quale si fonda l’eliminazione dell’intermediazione del potere autorizzatorio dell’attività del privato da parte della pubblica amministrazione, assume valore sostitutivo del provvedimento amministrativo e quindi certificativo" (sez. 3 n.35795/2012 cit.).
In realtà, il contrasto giurisprudenziale derivante dall’unica pronuncia richiamata nella sentenza n.37174/2014, a ben vedere, è più apparente che reale.
In effetti, con la sentenza della sez. 5 n. 23668 del 26/04/2005, Giordano, Rv.231906, si escludeva la natura di "certificato" della relazione allegata alla DIA ma solo con riferimento alla parte progettuale (in quanto manifesta una intenzione e non registra una realtà oggettiva) ed alla eventuale attestazione di assenza di vincoli (dal momento che esprime un giudizio dell’agente, passibile anche di errore).



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