Falsifica biglietto della lotteria: tentata truffa o reato impossibile?

14.05.2016 15:51

Commento alla sentenza n. 19701/16 della Corte di Cassazione.

Nel caso oggetto del nostro esame, all'imputata venivano contestati i reati di "uso di atto falso" e quello di tentata truffa, con riferimento all'uso di un biglietto della lotteria istantanea denominato "Mega Miliardario", al quale erano stati sostituiti alcuni numeri, così da renderlo un titolo vincente. Tale titolo, presentato al Consorzio Lotterie Nazionali, tramite Banca Intesa di Lequile, non veniva poi pagato giacché risultato falso.

Se il Tribunale di Lecce ha ritenuto di assolvere l'imputata per non aver commesso il fatto, ritenendo non esservi prova della sua consapevolezza della falsità del biglietto della lotteria, viceversa la Corte d'Appello di Lecce ha riformato la sentenza e condannato la donna alla pena di mesi sei di reclusione, pena sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Consorzio Lotterie Nazionali in liquidazione.

Va precisato che, secondo il giudice di primo grado, gli argomenti di ordine logico raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale inducevano a ritenere che la l'imputata non avrebbe presentato all'incasso il biglietto in questione, se fosse stata consapevole della falsità dello stesso, giacché la sua esperienza trentennale di  esercente nel settore l'avrebbe resa consapevole che si trattava di una contraffazione di per sé inidonea a raggiungere lo scopo, non potendo la stessa ignorare, proprio in virtù di tale esperienza, che i biglietti vincenti di lotterie, riffe e giochi statali non vengono identificati per il pagamento mediante la  ricognizione delle figure o delle combinazioni di numeri sulle stesse rappresentate, bensì mediante il codice a barre e la sigla sugli stessi riportate, incomprensibili al consumatore.
La Corte d'Appello, tuttavia, a fronte di tali argomentazioni, ha ritenuto la ricostruzione del fatto operata dal primo giudice "del tutto priva di riscontri" ed il racconto dell'imputata non credibile. Pertanto, sulla base di una diversa ricostruzione dell'accaduto, ha ritenuto che la contraffazione del biglietto della  lotteria, effettuata incollando sui numeri dello stesso i numeri risultati vincenti, dovesse essere ben nota alla imputata, e proprio in ragione dell'esperienza che quest'ultima ha maturato nel settore.

Sul punto, la Corte di Cassazione, investita del ricorso della difesa dell'imputata, precisa che il giudice che voglia riformare una sentenza non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella operata nella sentenza impugnata. Ad avviso del Supremo Collegio, la Corte di Appello di Lecce, a fronte della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, che ha indicato la contraffazione del biglietto come di per sé inidonea al raggiungimento dello scopo della riscossione del premio, ha fornito una ricostruzione alternativa, senza però dare conto delle concrete possibilità che alla presentazione del biglietto così contraffatto potesse seguire o meno la riscossione del premio.

In altri termini, la Corte non avrebbe potuto riformare la sentenza di primo grado in assenza di un riscontro effettivo su tale aspetto.

E ciò perché, "in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante" e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso"

 

Avv. Giuseppe Di Palo