Diffamazione e Facebook: quali limiti?

06.02.2016 19:36

Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 3981/2016

Quali sono i limiti alla configurabilità della diffamazione su facebook?

Prima di occuparci del caso oggetto della sentenza, è opportuno richiamare la norma incriminatrice di riferimento ed il relativo perimetro interpretativo, così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità.

L'art. 595 c.p. punisce con la pena della reclusione fino ad un anno e la multa fino ad euro 1032 chi, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. La pena prevista per il reato in esame è aumentata - reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a euro 516 - qualora l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (così come disposto dall'art. 595 co. 3 c.p.).

Dunque, affinché si configuri la diffamazione, è necessario, da un lato la comunicazione con più persone, dall'altro, l'offesa all'altrui deputazione.

Fatta questa breve precisazione, occorre segnalare che è ormai pacifico in Giurisprudenza, come conferma anche questa sentenza, che la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. Pertanto, la condotta consistente nel postare un commento sulla bacheca facebook, ove tale commento sia offensivo, rientra nella tipizzazione cui al comma 3 dell'art. 595 c.p., stante l'idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un consistente numero di persone.

Alla luce di questo principio di diritto, ci si chiede se si possa affermare il carattere diffamatorio di un'espressione non offensiva, alla luce del contesto nel quale la stessa è stata pubblicata: in altri termini, è possibile ritenere che vi sia, da parte dell'agente, allorché pubblichi una dura critica nei confronti di un soggetto, una volontaria adesione e consapevole condivisione delle espressioni diffamatorie usate da altri soggetti partecipanti alla discussione su Facebook?

Sul punto, la Corte di Cassazione, censurando una sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Trieste, ha ritenuto che tale condotta non possa essere considerata diffamatoria.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, infatti, la Corte d'Appello ha attribuito tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perché la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri ... il che è per l'appunto errato nella misura in cui, per un verso, attribuisce all'art. 595 c.p. contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l'altro, finisce per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost.

Ciò che rileva nei reati come la diffamazione, precisa la Corte di Cassazione, è la condotta materiale effettivamente tenuta: è evidente che l'imputato abbia inteso condividere la critica alla persona offesa, ma non altrettanto che egli abbia condiviso le forme (illecite) attraverso cui altri l'avevano promossa, giacchè egli non ha posto in essere un comportamento materialmente apprezzabile in tal senso.

 

Avv. Giuseppe Di Palo