Denuncia anonima ed arresto in flagranza.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 marzo – 8 aprile 2016, n. 14499
A seguito di una telefonata anonima che aveva segnalato la presenza di alcuni individui a bordo di un'auto che stavano tentando di entrare in un appartamento, i Carabinieri si erano recati sul posto indicato dalla fonte confidenziale e, dopo aver proceduto alla perquisizione dei veicolo e rinvenuto un cacciavite, avevano tratto in arresto gli occupanti nella quasi flagranza del reato.
Il verbale di perquisizione e quello di sequestro, ad avviso dei difensori degli imputati, sarebbero nulli ed inutilizzabili non avendo la polizia giudiziaria rivelato, come invece impone l'art.203 c.p.p., il nominativo dell'informatore e dunque non ricorreva lo stato di flagranza che legittimava l'arresto e la presentazione degli indagati in udienza per la celebrazione dei processo con rito direttissimo.
Con la sentenza in commento, però, la Corte di Cassazione rileva che sebbene a seguito una denuncia anonima non sia possibile procedere a perquisizione e sequestro, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità, ciò nondimeno, gli elementi contenuti nelle segnalazioni anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi elementi utili per l'individuazione di una notitia criminis.
Se, dunque, l'attività successiva (e di iniziativa della pg) emergono utili elementi per la individuazione della notitia criminis, l'arresto successivo deve considerarsi legittimo.
Considerato in diritto
3. I motivi dedotti a sostegno dei ricorsi sono infondati.
Il Tribunale di Catania dei tutto correttamente ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui agli artt.380 comma 2 c.p.p. per procedere all'arresto obbligatorio in flagranza.
Dal verbale di arresto era infatti emerso che presso la centrale operativa dei Carabinieri di Misterbianco era giunta segnalazione da parte di cittadino, che aveva voluto mantenere l'anonimato, di un'autovettura non appartenente a nessuno degli abitanti della zona, ferma davanti ad un'abitazione priva di facciata esterna, dalla quale erano scesi quattro uomini; uno era rimasto di vedetta e gli altri tre avevano scavalcato il cancello d'ingresso e tentato di penetrare all'interno dell'abitazione attraverso una porta finestra sul balcone. Personale della Tenenza si era quindi recato sul posto ed aveva proceduto al controllo degli occupanti dell'auto, che si stava allontanando, e alla perquisizione del mezzo rinvenendo, occultati tra i sedili, un cacciavite e n.81 paia di guanti. Tornati presso l'abitazione, i militari avevano constatato segni di effrazione, verosimilmente causati dal cacciavite per fare leva, sia sulla porta d'ingresso che sulla porta finestra e relativa serranda avvolgibile.
Nell'ordinanza di convalida ha considerato dunque legittimo da parte dei Carabinieri l'utilizzo della segnalazione anonima al solo fine di avviare un'indagine sul posto indicato dalla fonte, ove poi era stata rinvenuta l'autovettura con i quattro individui a bordo, cui avevano fatto seguito la perquisizione e al sequestro, sussistendo gravi indizi di reità in ordine al tentativo di furto in abitazione.
Tale pronuncia è conforme al costante insegnamento di questa Corte secondo cui sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizione e sequestro trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità; tuttavia gli elementi contenuti nelle segnalazioni anonime possono stimolare l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi elementi utili per l'individuazione di una notitia criminis (Sez.Un., 29.5.2008, n.25932; Sez.S, 28.10.2008, n.4329; Sez.4, 6.10.2010, n.38559; Sez.3, 17.1.2014, n.5777).
Gli elementi ritenuti fondamentali nella costruzione della quasi flagranza sono indicati dall'art.382 c.p.p. nell'inseguimento del reo subito dopo il reato da parte della polizia giudiziaria (della persona offesa o di altri soggetti) ovvero nel rinvenimento di cose o tracce dalle quali appaia la commissione di un reato immediatamente prima: nel caso di specie non vi è stato un inseguimento degli indagati da parte della polizia giudiziaria, iniziato a distanza di tempo dal fatto per effetto e solo dopo l'acquisizione della informazione anonima, ma una correlazione immediata tra la indicazione della presenza dell'auto sul posto con individui sospetti ed il controllo eseguito dai carabinieri all'interno della vettura, con rinvenimento del cacciavite, e all'ingresso dell'abitazione, con il riscontro di segni di effrazione. La informazione pervenuta dall'anonimo segnalatore ha costituito pertanto mero impulso all'attività di verifica di utili elementi di individuazione della notitia criminis, che ha portato al legittimo arresto degli odierni ricorrenti.
4. I ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.