DECURTAZIONE PUNTI PATENTE: È REATO INDICARE UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE ERA REALMENTE ALLA GUIDA.
Per la violazione delle norme del codice della strada può essere prevista, accanto alla sanzione pecuniaria, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
Quando non è possibile fermare ed identificare il conducente che violi il codice della strada, l’art. 126 bis, comma 2, del CdS prevede che sia il proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) a comunicare all’organo di polizia che procede i dati personali e della patente di chi ha commesso la violazione.
In mancanza di detta comunicazione entro il 60° giorno dalla ricezione del verbale di contestazione, il medesimo articolo dispone che venga applicata l’ulteriore sanzione pecuniaria di una somma che va da euro 286 ad euro 1.142.
Nel corso dell’esperienza professionale, è stato più volte domandato ai professionisti di questo Studio se sia configurabile un reato laddove venga indicata, all’organo di polizia, una persona diversa da quella che effettivamente ha commesso la violazione del codice della strada.
La risposta al quesito non può che essere affermativa.
La condotta sopra descritta, infatti, integra tutti i presupposti del reato di sostituzione di persona, previsto e punito dall’art. 494 c.p.
Si tratta di una norma che sanziona con la reclusione fino ad un anno chi “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona […]”
In questi termini si esprime anche questa sentenza della Corte di Cassazione, che, con particolare riferimento al dolo specifico del reato in esame, ha dichiarato che esso può concretizzarsi anche “nell'attribuire a terzi la responsabilità della conduzione del veicolo” atteso che “certamente finiva per sottrarre i reali autori dell'infrazione alla decurtazione dei punti dalla patente”.
Sotto questo profilo, la sentenza in commento assume rilievo anche da un punto di vista squisitamente giuridico.
Ed infatti, le doglianze formulate della difesa con il ricorso per cassazione hanno avuto ad oggetto, tra l’altro, una presunta omessa motivazione della Corte d’Appello, laddove il Collegio giudicante avrebbe riconosciuto, nel senso sopra riportato, il dolo specifico del reato di sostituzione di persona. Così facendo, infatti, secondo la difesa, i Giudici dell’appello avrebbero trascurato di motivare rispetto alle limitate conseguenze derivanti dalla diversa condotta - e cioè, la semplice omessa dichiarazione del nominativo del soggetto alla guida - che gli imputati avrebbero potuto porre in essere nel caso specifico.
Su questo specifico profilo, la Corte di Cassazione rammenta che a nulla rilevano “le conseguenze che sarebbero scaturite da una condotta che gli imputati non hanno tenuto, ossia la mancata comunicazione del nominativo del conducente”, poiché il giudice, nel valutare la vicenda nel suo complesso, deve avere come parametro di riferimento esclusivamente “l'analisi della condotta realizzata”.
In altri termini, il giudice non è tenuto ad uscire dal contesto dei fatti posti alla sua attenzione, dovendo valutare esclusivamente le condotte commesse dagli imputati e non quelle che questi avrebbero potuto tenere ma che non hanno tenuto.
Occorre perciò fare molta attenzione, perché da condotte che possono sembrare assai banali, potrebbero derivare delle conseguenze non previste (talvolta, come in questo caso, conseguenze anche gravi o disonorevoli, quale è una sentenza di condanna del giudice penale).
Avv. Giuseppe Di Palo