Quali conseguenze se non si paga la pena pecuniaria?
L'art. 660 c.p.p. dispone, al primo comma, che "le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti".
E' altresì previsto dal medesimo articolo, al comma secondo, che, quando è accertata la impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la conversione, il quale vi provvede, previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato.
Dall'esame delle due norme sopra riportate, è possibile trarre le seguenti conclusioni.
L'agenzia di riscossione del credito - solitamente Equitalia S.p.a. - dopo aver provato a riscuotere infruttuosamente il credito, pure in maniera coattiva (ad esempio, a mezzo di pignoramenti od ipoteche), provvederà ad inviare gli atti alla Procura della Repubblica che li trasmetterà al Magistrato di Sorveglianza.
Compito di quest'ultimo sarà quello di verificare l'effettiva e permanente impossibilità di pagare del condannato e, in quest'ultimo caso, disporrà la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata ovvero nel lavoro sostitutivo.
Quello di conversione è un procedimento de plano, nel senso che, verosimilmente, la parte interessata non riceverà alcun avviso in ordine allo stesso, se non la comunicazione della già avvenuta conversione, ad opera della Questura.
Giova però precisare che, ai sensi dell'articolo 102, ultimo comma, della Legge n. 689/81 "il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata, o del lavoro sostitutivo prestato".
Da ciò consegue che, anche dopo che il Magistrato di Sorveglianza abbia operato la conversione ex art. 660 c.p.p., può essere versata la somma dovuta all'erario per il pagamento della pena pecuniaria. E se è stata già scontata, parzialmente, una delle due misure comminate a seguito della conversione, dalla somma complessiva originaria, deve essere detratta la somma derivante dal periodo di sanzione sostitutiva già scontata.
Avv. Giuseppe Di Palo