Cass. Pen. n. 45033/15 - Omesso versamento IVA: non rilevano i motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 settembre – 10 novembre 2015, n. 45033
Massima: Il reato di cui all'art. 10-ter dei del d.lgs. n. 74 del 2000 è una fattispecie a dolo generico e non a dolo specifico, nel senso che l'elemento soggettivo da essa richiesto è la coscienza e volontà di presentare una dichiarazione Iva ed omettere il versamento entro il termine stabilito delle somme in essa indicate, nella consapevolezza che il tributo evaso supera la soglia di punibilità individuata dalla disposizione incriminatrice (ex multis, sez. 3, 22 gennaio 2014, n. 12248, rv. 259806), a nulla rilevando eventuali ulteriori motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'8 gennaio 2015, il Tribunale di Treviso ha revocato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Gip dello stesso Tribunale in relazione al reato di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, ritenendo insussistente il requisito dei dolo specifico, che sarebbe invece previsto da tale disposizione.
Il Tribunale premette che, in data 28 luglio 2014, il Gip aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni dell'indagato, in relazione alla contestata violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000. II Tribunale aveva, con ordinanza dei 2 ottobre 2014, rigettato l'appello dei pubblico ministero avverso tale provvedimento. Lo stesso pubblico ministero procedente aveva poi richiesto, in data 17 ottobre 2014, un nuovo sequestro preventivo per equivalente, qualificando il fatto come violazione dell'art. 10ter dei d.lgs. n. 74 del 2000. II Gip aveva accolto la richiesta, con decreto dei 20 ottobre 2014, qualificando nuovamente il fatto quale violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 e, per l'effetto, aveva applicato la misura cautelare reale. L'indagato aveva impugnato il decreto di sequestro preventivo e il Tribunale, in data 25 novembre 2014, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del Gip. Successivamente il pubblico ministero, dopo aver nuovamente riqualificato il fatto quale violazione dell'art. 10-ter del digs. n. 74 del 2000, aveva chiesto ottenuto dal Gíp, in data 3 dicembre 2014, un nuovo decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Tale decreto era quello oggetto di revoca da parte del Tribunale con l'ordinanza qui impugnata.
2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, premettendo che non vi era stata alcuna riqualificazione dei fatto reato, sul rilievo che, dapprima, sulla base di un'informativa di polizia giudiziaria si era ipotizzato il delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, e che, successivamente, a seguito di ulteriori accertamenti, era stato ipotizzato l'ulteriore reato di cui all'art. 10-ter dei digs. n. 74 dei 2000. Il Gip aveva richiamato, per mero errore materiale, il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 dei 2000; ed era stata questa la ragione del primo annullamento da parte dei Tribunale del riesame. Successivamente il Gip aveva emesso un nuovo provvedimento, questa volta correttamente indicando il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000; provvedimento che era stato annullato con l'ordinanza qui impugnata sulla base dell'erronea considerazione della situazione in prima battuta prospettata, sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello giuridico. Vi era, infatti, un evidente errore di diritto nel ragionamento del Tribunale, laddove lo stesso riteneva che il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 fosse una fattispecie a dolo specifico e non a dolo generico.
3. - In prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, la difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva,con la quale lamenta che il pubblico ministero non avrebbe dedotto violazioni di legge, essendosi basato sulla rilettura incompleta e parziale degli elementi di fatto posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. Non si sarebbe considerato, in particolare, che il Tribunale già aveva escluso il fumus del reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, con decisione sulla quale si era ormai formato il giudicato cautelare. E non sarebbero comunque ammissibili i rilievi proposti con il ricorso circa la sussistenza dell'elemento psicologico, trattandosi di rilievi di merito. Secondo la difesa, le accuse rivolte all'indagato sarebbero prive di elementi investigativi capaci di dimostrare, anche sommariamente, una qualche forma di simulazione artatamente posta in essere dall'imputato, con riferimento ai negozi di alienazione dei suoi immobili e all'intenzione di sottrarre tali immobili alle pretese impositive dello Stato. Inoltre, il termine per la richiesta di proroga della durata delle indagini preliminari era scaduto il 5 settembre 2014, senza che lo stesso pubblico ministero avesse provveduto a chiederne la proroga; cosicché l'annotazione della Guardia di Finanza dei 26 settembre 2014 e i documenti allegati alla stessa, dei 22 e 25 settembre 2014, sarebbero successivi al decorso dei termine delle indagini preliminari.
Considerato in diritto
4. - Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito la successione delle richieste dei pubblico ministero e dei provvedimenti intervenuti, precisa che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Gip in data 3 dicembre 2014 aveva per oggetto il reato di cui all'art. 10-ter dei d.lgs. n. 74 del 2000. L'ordinanza impugnata reca, nella sua prima parte, una motivazione che si riferisce, invece, alla violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, parimenti contestata all'indagato, ma estranea al provvedimento dei Gip del 3 dicembre 2014. Si tratta di considerazioni che risultata evidentemente irrilevanti ai fini che qui interessano, essendo, appunto, riferite ad un reato diverso da quello oggetto dei provvedimento del Gip. Il Tribunale esamina, poi, il contenuto del provvedimento impugnato, affermando che la richiesta di sequestro ex art. 10-ter dei d.lgs. n. 74 dei 2000 accolta dal Gip si era basata sui medesimi elementi di prova emergenti dalle indagini, e giungendo alla conclusione della mancanza del fumus. Rileva, in particolare, il Tribunale che, dalla documentazione in atti, emerge che l'indagato aveva fatto fronte parzialmente al debito Iva per l'anno 2010 e aveva effettuato ulteriori pagamenti rateali dei debito Iva per gli anni successivi e da tale elementi trae la conclusione della «totale mancanza di prova in ordine all'elemento soggettivo dei reato anche in questa sede contestato (dolo specifico di evasione)».
Come osservato dal pubblico ministero ricorrente, tale affermazione non è corretta sul piano giuridico. Il reato di cui all'art. 10-ter dei del d.lgs. n. 74 del 2000 è, infatti, una fattispecie a dolo generico e non a dolo specifico, nel senso che l'elemento soggettivo da essa richiesto è la coscienza e volontà di presentare una dichiarazione Iva ed omettere il versamento entro il termine stabilito delle somme in essa indicate, nella consapevolezza che il tributo evaso supera la soglia di punibilità individuata dalla disposizione incriminatrice (ex multis, sez. 3, 22 gennaio 2014, n. 12248, rv. 259806), a nulla rilevando eventuali ulteriori motivi della scelta dell'agente di non versare il tributo (ex multis, sez. 3, 24 giugno 2014 n. 8352, rv. 263127). Le considerazioni svolte in punto di fatto dal Tribunale circa il parziale pagamento dei debito Iva per il 2010 e circa il pagamento rateale del debito per gli anni successivi, formulate in relazione allo scorretto presupposto della necessità dei dolo specifico, devono, dunque, essere rivalutate dallo stesso Tribunale in relazione all'imputazione provvisoria, tenendo conto dei principio di diritto sopra enunciato.
Quanto ai rilievi svolti dalla difesa con la memoria depositata di fronte a questa Corte, deve rilevarsi che gli stessi sono in parte manifestamente infondati e in parte genericamente formulati. Infatti - contrariamente a quanto ritenuto dalla stessa difesa - il ricorso del pubblico ministero ha avuto per oggetto una violazione di legge e, in particolare, dell' art. 10-ter del del d.lgs. n. 74 del 2000. La stessa difesa non richiama, inoltre, puntualmente, i provvedimenti dai quali risulterebbe la formazione del giudicato cautelare quanto all'insussistenza del fumus di tale reato, limitandosi, da un lato, a ribadire le osservazioni già svolte circa l'insussistenza del reato di cui all'art. 11 dello stesso decreto legislativo, estraneo al presente procedimento, e dall'altro ad affermare di condividere l'erroneo presupposto interpretativo dei Tribunale secondo cui la fattispecie dì cui ali' art. 10-ter dei dei d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe a dolo specifico. Né la stessa difesa spiega quale sarebbe nel caso di specie la concreta rilevanza di atti investigativi, dalla stessa genericamente richiamati, che sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Treviso.