Tribunale di Terni: un altro passo in avanti per la giurisprudenza di merito in tema di bis in idem e reati tributari.

05.12.2015 14:42

Bis in idem e reati tributari: procedimento penale e procedimento amministrativo.

(Clicca qui per il download della sentenza del Tribunale di Terni)

La sentenza in commento - scaricabile anche dal portale www.penalecontemporaneo.it, da cui è tratta - assume un carattere di straordinario rilievo.

Spesso i giudici di merito si mostrano più attenti rispetto alle giurisdizioni superiori, guardando in concreto alla nozione di "fatto" (inteso come condotta) rilevante per l'operatività del principio del ne bis in idem.

Il caso sul quale era chiamato a giudicare il Tribunale di Terni aveva ad oggetto la violazione dell'art. 10 ter  D. Lgs. 74/2000 da parte un imprenditore che, per tre annualità, non aveva versato l'IVA all'erario.

Parallelamente al processo penale, si era  instaurato anche un procedimento amministrativo volto al recupero delle somme evase (pari ad Euro 530.851,00), a seguito del quale l'amministratore della società aveva pagato l'intero importo, oltre alla sanzione amministrativa del 30% sul totale.

Nel corso del processo penale, la difesa dell'amministratore della società ha dimostrato l'evidente crisi di liquidità affrontata dalla società, dovuta anche alla chiusura dei rubinetti del credito da parte delle banche: di fronte ad una situazione come questa, tutt'altro che insolita, l'imprenditore, dovendo scegliere tra il pagare i suoi lavoratori -tentando, così, di uscire dalla crisi- ed il versare l'imposta sul valore aggiunto all'erario, ha preferito la prima soluzione.

Già solo questo è bastato al Giudice presso il Tribunale di Terni per escludere il reato per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Meritano, però, grande attenzione tutte le altre considerazioni che il Giudice compie subito dopo essersi espresso in questo senso.

Non si è potuto non rilevare, infatti, un dato di grande importanza: l'amministratore della società aveva già subito (e si era già definito) un diverso procedimento -sebbene in sede amministrativa- che aveva ad oggetto gli stessi fatti per i quali era chiamato a rispondere anche in sede penale.

Al riguardo, il Giudice penale, per ottemperare all'obbligo di motivazione rispetto alla formula del "non doversi procedere" che di lì a breve avrebbe utilizzato per prosciogliere l'imputato, richiama, oltre che la sentenza Grande Stevens (che qui si riporta), anche la sentenza  " Fransson" della Corte di Giustizia Europea, la quale, accogliendo un'interpretazione comunque difforme rispetto a quella resa dalla Corte Edu, ha avuto modo di affermare che "l'art. 50 CDFUE non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una combinazione di sovrattasse e sanzioni penali, al fine di assicurare la riscossione delle entrate provenienti dall'IVA e tutelare in tal modo gli interessi finanziari dell'Unione europea". E però, qualora la sovrattassa sia di natura penale, ai sensi dell'art. 50 della Carta, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona.

Ma c'è di più.

Il Giudice, infatti, rileva che "da ultimo si deve anche rammentare che l'art. 19 c. 1 D.Lgs 74/2000 stabilisce che, se un determinato fatto è idoneo a configurare la violazione di due disposizioni che prevedono una sanzione amministrativa ed una penale, deve essere applicata quella che presenta caratteri di specialità rispetto all'altra ... si rinviene in tale norma la stessa ratio del ne bis in idem, volendo essa scongiurare che lo stesso soggetto possa essere sanzionato due volte per lo stesso fatto.

 

Quest'ultimo ragionamento, in realtà, a parere di chi scrive, già ad una prima lettura può prestarsi ad alcune critiche:

1) La Corte di Cassazione si è più volte espressa sul punto, affermando che tra illecito tributario/amministrativo e quello penale non vi sarebbe specialità, ma un un rapporto di mera progressione dell'offesa;

2) Pur volendo ritenere che tra le norme amministrativo/tributarie e penali che puniscono una stessa condotta vi sia un rapporto di specialità, la norma penale è da ritenersi speciale rispetto a quella amministrativa.

Non per questo, però, la sentenza in esame si svuota dei meriti che le vanno riconosciuti.

La sanzione penale deve essere considerata l'extrema ratio in un sistema giuridico che offre allo Stato altri mezzi per il ripristino dello squilibrio generato dalla lesione del bene giuridico tutelato da un precetto. L'auspicio, pertanto, è che, in tema di reati tributari, un soggetto che abbia già posto rimedio alla sua precedente condotta, non debba essere costretto a subire il peso -morale ed economico- di un ulteriore processo, in sede penale.

 

Avv. Giuseppe Di Palo