Assegni rubati: la linea di confine tra ricettazione e riciclaggio.
Va premesso che la differenza fra riciclaggio e ricettazione è stata rinvenuta sia nell'elemento soggettivo (dolo specifico nella ricettazione; dolo generico nel riciclaggio), che nell'elemento materiale, e, in particolare, nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del
bene, che è elemento caratterizzante le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen. (Cass. 13448/2005 rv. 231053; Cass., Sez. II, n. 35828 del 9 maggio 2012, Acciaio).
Il riciclaggio, quindi, è una norma speciale rispetto alla ricettazione il cui elemento specializzante è costituito dalla ricezione di un bene di provenienza illecita (elemento comune con la ricettazione) finalizzata ad ostacolare l'identificazione della sua origine delittuosa tramite la cd "ripulitura".
In altri termini, sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di riciclaggio, punisce le condotte che impediscono di identificare la provenienza delittuosa del denaro, beni o altra utilità, mentre quello di ricettazione sanziona il soggetto che si limita a ricevere la cosa di provenienza delittuosa, senza modificarla e ripulirla dalle possibili tracce della propria illecita provenienza.
Queste notorie nozioni, consentono, ora di affrontare la problematica del riciclaggio degli assegni e del denaro, problematiche che, spesso, vengono impropriamente sovrapposte e confuse.
Sulla suddetta problematica la Corte di legittimità ha ritenuto quanto segue.
- Ove l'imputato versi denaro contante, stante la fungibilità del bene, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato (ex plurimis Cass. 19504/2012 rv. 252814, in motivazione).
- Non altrettanto può automaticamente dirsi per l'attività propedeutica al cambio o alla monetizzazione di assegni di provenienza illecita, in quanto la verifica dei titoli viene comunque tempestivamente operata dall'istituto bancario. Infatti, ove l'imputato si limiti a versare sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni, la suddetta condotta va qualificata come ricettazione, essendo la suddetta condotta assimilabile a quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo (Cass. 12894/2015 rv. 262931). Negli stessi termini, aveva già deciso Cass. 19504/2012 rv. 252814 secondo la quale la condotta consistente nell'apertura di conti correnti sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa senza apportare alcuna manomissione sui titoli, ma limitandosi a presentare documenti falsi recanti le generalità del titolare effettivo degli assegni, integra gli estremi del delitto di ricettazione e non di quello di riciclaggio.
- Al contrario, integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, come nell'ipotesi in cui l'imputato si presti a monetizzare assegni di provenienza delittuosa attraverso il versamento su un conto corrente: Cass. 1422/2012 rv. 254050. In particolare, è stato ritenuto che «integra il delitto di riciclaggio la condotta di colui che riceva, dall'autore di un delitto, degli assegni costituenti provento di quest'ultimo, e li versi su conti correnti intestati a persone diverse dal predetto autore, procedendo, poi, alla monetizzazione dei titoli»: Cass.46319/2016 rv. 268316.
Le cennate differenze fra ricettazione e riciclaggio (sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che materiale) consentono, quindi, di cogliere la differenza fra le ipotesi in cui la ricezione di assegni di provenienza furtiva costituisce ricettazione e quando, invece, riciclaggio.
Si verifica un'ipotesi di ricettazione in tutti i casi in cui l'imputato monetizza l'assegno (di provenienza furtiva) al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
Si verifica, invece, un'ipotesi di riciclaggio in tutti quei casi in cui l'imputato si presti a monetizzare un assegno (di provenienza illecita) con operazioni tali «da ostacolare la provenienza delittuosa» e, quindi, a ripulire l'importo di denaro per il quale è stato emesso.
Va osservato che l'art. 648 bis cod. pen. prevede tre condotte di riciclaggio (due nominate: la sostituzione ed il trasferimento; un'altra innominata: altre operazioni) finalizzate tutte ad «ostacolare la provenienza delittuosa»: fra queste, ad es. il «successivo ritiro di denaro contante dell'importo corrispondente quello versato presso banche in assegno o altre tipologie di denaro»: Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2007, Gazzella.