Art. 615 bis c.p.: non è punibile chi filma un rapporto sessuale con il suo partner ed a sua insaputa.
E' reato registrare il proprio rapporto sessuale con altro soggetto, totalmente ignaro di essere captato da una videocamera?
Occorre subito anticipare che se le scene riprese riguardano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che hanno svolgimento in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora e senza, dunque, che altri vi abbiano interferito è da escludersi la sussistenza del delitto di cui all'art. 615 bis c.p.
Del resto, solo se il video in questione dovesse essere divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma sarebbe ravvisabile un (diverso) illecito penale, ma non certamente quello previsto dall'art. 615 bis c.p..
Tale principio di diritto, peraltro, è stato più volte condiviso dalla Corte di Cassazione, la quale ha già avuto modo di affermare che «non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente, in quanto l'interferenza illecita prevista e sanzionata dal predetto art. 615-bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata, e non già quella del soggetto che invece sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte; mentre è irrilevante l'oggetto della ripresa, considerato che il concetto di "vita privata" si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato» (Cass., Sez. V, n. 1766/2008 del 28/11/2007, Ra. Ch., Rv 239098).
Ed invero, la norma incriminatrice sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi, rispetto agli atti della vita privata che ne sono oggetto, risulti estraneo: ergo, chi partecipa, con l'assenso dell'offeso, alla scena in questione (sia essa domestica, intima, o comunque tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone) non può essere soggetto attivo del reato.
La conclusione ora illustrata appare coerente con l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del citato art. 615-bis, anche in casi diversi: infatti, il delitto de quo è stato ravvisato nella condotta di chi, «con l'uso di una macchina fotografica, si procuri indebitamente immagini di ragazze, partecipanti al concorso di "Miss Italia", ritratte nude o seminude nel camerino appositamente adibito per consentire loro di cambiarsi d'abito, in quanto detto camerino rientra nei luoghi di privata dimora, intesi come luoghi che consentono una sia pur temporanea, esclusiva disponibilità dello spazio, nel quale sia temporaneamente garantita un'area di intimità e riservatezza» (Cass., Sez. V, n. 36032 dell'11/06/2008, Mi., Rv 241587); mentre, per converso, il medesimo reato «non è configurabile per il solo fatto che si adoperino strumenti di osservazione e ripresa a distanza, nel caso in cui tali strumenti siano finalizzati esclusivamente alla captazione di quanto avvenga in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano però, di fatto, non protetti dalla vista degli estranei» (Cass., Sez. V, n. 44156 del 21/10/2008, Go., Rv 241745).
Va ulteriormente puntualizzato che non può intendersi decisivo, per escludere la rilevanza penale della condotta, che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia autore: quel che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato, con la conseguenza che risponde del reato anche chi predispone una videocamera nel bagno di casa sua per carpire immagini di chi (convivente od ospite che sia) vi si trattenga per accudire alla propria persona; non ne risponde, invece, il padrone di casa che si fa la doccia insieme con il suddetto convivente od ospite, con il consenso di entrambi a condividere quella dimensione privata, e pur decida di riprendere la scena all'insaputa dell'altro. Ergo, il delitto deve ascriversi anche a chi predispone strumenti per registrare le telefonate che il coniuge effettui dall'apparecchio installato presso il comune domicilio (v. Cass., Sez. V, n. 8762/2013 del 16/10/2012, S.), ovvero al titolare di uno studio professionale che occulti un cellulare nella toilette per spiare le impiegate, senza l'assenso del personale (v. Cass., Sez. III, n. 27847 del 30/04/2015, R.): nei casi appena evidenziati, il soggetto attivo non poteva intendersi partecipe delle telefonate o dei contesti di intimità in questione.
Né, infine, va conferita decisività alla particolare "privatezza" della scena ripresa: il discrimine tra l'interferenza e la condotta lecita non è dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì - si ripete - dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia o meno estraneo.