Arresti domiciliari: è possibile ottenere un'autorizzazione per accompagnare i propri figli a scuola?

12.01.2016 21:50

Cassazione Penale, Sez. 6, N. 553/16

(clicca qui per il download della sentenza)

Il caso di cui ci occupiamo è il seguente: un genitore, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, fa istanza al Giudice per ottenere un'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, per lo stretto tempo necessario ad accompagnare sua figlia a scuola al mattino e riportarla a casa al termine delle lezioni.

Il Giudice procedente (e quello dell'impugnazione), rigetta l'istanza non essendo stata dimostrata la sussistenza dei requisiti di legge:  "non ricorrono nella specie atteso che, sebbene risulti provato che la madre svolge un'attività lavorativa negli orari in cui la figlia inizia la scuola, non risulta provato che la minore non possa entrare prima nell'istituto e permanervi oltre l'orario delle lezioni, né è stato dimostrato che la famiglia non possa avvalersi dell'aiuto di altri congiunti, di amici o degli assistenti sociali" -

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha evidenziato la natura eccezionale dell'autorizzazione ex art. 284 comma 3 c.p.p., precisando che la stessa è concedibile solo laddove sussistano i necessari presupposti autorizzativi, da dimostrare in termini di "indispensabilità" e di "assolutezza".

Ad avviso della Suprema Corte, perciò, Tribunale per il Riesame, con considerazioni adeguate, in quanto aderenti alle risultanze processuali ed conformi a logica - ha rilevato che, nella specie, non risultano comprovate "indispensabili esigenze di vita", suscettibili di giustificare, in termini di necessità assoluta, l'allontanamento dell'indagato dal domicilio. Come correttamente rilevato da giudice a quo, l'istante non ha invero documentato un'impossibilità assoluta dell'altro genitore di riorganizzare gli orari di lavoro - in entrata ed in uscita - in modo tale da poter far fronte a tale incombente, né un'impossibilità assoluta di avvalersi all'uopo di parenti o conoscenti o, eventualmente, di addetti ai servizi sociali.

In altri termini, non sussiste un divieto tout court a ché il genitore sottoposto alla misura degli arresti domiciliari possa ottenere un permesso da parte del Giudice per allontanarsi dal domicilio ed accompagnare i suoi figli a scuola: tuttavia, con la richiesta, il proposto - ed il suo difensore - dovrà necessariamente dimostrare, in termini di assolutezza e di indispensabilità, la necessità del permesso di allontanarsi.

 

Avv. Giuseppe Di Palo

 



Crea un sito gratis Webnode