Ancora sulla reformatio in peius in appello: precisazioni della Corte di Cassazione

20.12.2015 11:18

Commento a Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 49816 Anno 2015

 

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato questo articolo, con il quale si è chiarito come, in tema di reformatio in peius della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello debba rinnovare l’istruttoria dibattimentale, laddove ritenga di dover valutare diversamente, in punto di attendibilità, le testimonianze ritenute decisive per la riforma (in senso peggiorativo) del provvedimento di prime cure.

Vale la pena segnalare che questo principio di diritto è stato ulteriormente precisato dalla IV Sez. Penale della Corte di Cassazione: ed infatti, ad avviso della S.C., il vincolo della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello sussiste solo quando il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova orale acquisita dal primo giudice ; non vi è invece tenuto qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa (di cui non ponga in discussione il contenuto o l'attendibilità), valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest'ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni.

Torneremo ad occuparci dell’argomento, perché – per quanto ci riguarda – la soluzione della Corte di Cassazione non ci convince. I principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - pure richiamati dalla sentenza in commento - vanno in una direzione diametralmente opposta:  sicché, fissare dei limiti così stringenti all’art. 6 CEDU (così come interpretato dalla Corte Sovranazionale) non appare condivisibile. 

 

Avv. Giuseppe Di Palo