Accordo tra imputato e PM per l'applicazione della pena: rinuncia espressa alla prescrizione? La parola alle Sezioni Unite.

11.12.2015 17:04

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento (clicca qui per il download), ha ritenuto di investire le Sezioni Unite per risolvere un contrasto che, come gli stessi Giudici di Legittimità rilevano, non è mai stato risolto.

La questione che qui si pone è se l'accordo tra le parti, ex art. 444 c.p.p., comporti una rinuncia espressa alla prescrizione.

Nel caso in esame, il difensore dell'imputato, condannato con sentenza di patteggiamento, denuncia un vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice dell'Udienza Preliminare, in ordine all'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando che, in relazione ad alcuni episodi di truffa contestati, il termine di prescrizione era decorso già alla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, aderendo al principio secondo il quale la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo fra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva.

I Giudici remittenti, tuttavia, danno atto dell'esistenza anche di un principio opposto a quello segnalato dal Procuratore Generale (principio che, ad avviso di chi scrive, è più convincente), alla luce del quale il Giudice investito della decisione sull'accordo tra le parti, ha il dovere di rilevare la prescrizione se già maturata, in quanto è da escludersi che la richiesta di applicazione della pena possa costituire rinuncia alla prescrizione, presupponendo, quest'ultima, una dichiarazione di volontà espressa e specifica, che non ammette equipollenti. (principio, quest'ultimo, espresso dalle stesse SS. UU. con la sent. n. 43055 del 30/09/2010, Rv. 248379, sebbene emessa con riferimento ad un procedimento speciale diverso dal patteggiamento).

 

Avv. Giuseppe Di Palo

 

 

 



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